LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
Studio Associato Romagnoli;
– intimato –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 791/2007/39 depositata il 21/1/2008;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 10/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso aderendo alla relazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa dallo Studio Associato Romagnoli contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Latina n. 17/4/2006 che aveva respinto il ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto dell’Amministrazione in ordine alla domanda di rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998-2001.
Il ricorso proposto dall’Agenzia si articola in quattro motivi.
Nessuna attività è stata svolta dall’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 10/11/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo l’Agenzia dell’Entrate assume la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 7, in relazione all’art. 360, n. 3. La richiesta di condono tombale avrebbe precluso al contribuente qualsiasi rimborso.
La censura è fondata. Costituisce principio consolidato l’affermazione secondo cui ogni condono pone il contribuente di fronte ad una libera scelta fra trattamenti distinti e che non si intersecano fra loro: o coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo, ove del caso, i rimborsi di somme indebitamente pagate, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, ma senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto sulla linea del procedimento Fiscale ordinario. Pertanto, l’adesione del contribuente alle sanatorie fiscali previste dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, è ostativa della prosecuzione del giudizio di rimborso per l’Irap che si assume indebitamente versata (Cass. civ. (Ord.), Sez. V, 05/02/2008, n. 2701).
Quanto sopra ha effetto assorbente sugli ulteriori motivi di ricorso.
La sentenza impugnata va pertanto cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto dallo Studio Romagnoli avverso il silenzio rifiuto dell’Amministrazione in ordine alla domanda di rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998-2001.
I contrasti giurisprudenziali sulla interpretazione della normativa in esame giustificano la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto dallo Studio Romagnoli avverso il silenzio rifiuto dell’Amministrazione in ordine alla domanda di rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998-2001. Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2011