LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
R.G., elett.te dom.to in Roma, alla Via D’Onofrio 43, presso lo studio dell’avv. CASSANO Umberto, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura;
– ricorrente –
contro
Comune di Roma, in persona del legale rapp.te pro tempore;
– intimato –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 17/2008/04 depositata il 26/3/2008;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 10/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso aderendo alla relazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da R.G. contro il Comune di Roma è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza della CTP di Roma n. 383/11/2006 che aveva respinto il ricorso della contribuente avverso la cartella di pagamento Tarsu 2000. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva è stata svolta dall’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 10/11/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. La R. ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere avendo aderito alla definizione agevolata della lite giusta delibera del Consiglio Comunale di Roma del 27/3/2009. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sopravvenuta adesione della ricorrente alla definizione agevolata della lite secondo la Delib. Consiglio Comunale Roma 27 marzo 2009, comporta la dichiarazione di cessata materia del contendere e di irripetibilità delle spese del giudizio.
P.Q.M.
la Corte dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso proposto dalla R.G. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 17/2008/04 depositata il 26/3/2008, relativa alla cartella di pagamento Tarsu 2000. Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2011