Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.17818 del 30/08/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.S. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati CARDILE FRANCESCO, MERLINO NICOLA, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ***** in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIANNICO GIUSEPPINA, PULLI CLEMENTINA, MAURO RICCI, giusta procura speciale in calce al ricorso notificato;

– resistente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE *****;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1272/2009 della CORTE D’APPELLO di MESSINA dell’8.10.09, depositata il 12/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito per il resistente l’Avvocato Mauro Ricci che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO FEDELI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

OSSERVA 1. B.S. ha proposto ricorso per cassazione, fondato su due motivi, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Messina, in data 8.10 -12.12.2009, resa nel giudizio in tema di invalidità civile vertente fra esso ricorrente, l’Inps e il Ministero dell’Economia e delle Finanze; gli Enti intimati non hanno svolto attività difensiva; a seguito di relazione, la causa è stata decisa in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.;

2. con il primo motivo viene denunciata la nullità della sentenza per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo; in effetti la sentenza impugnata, nella parte motiva, afferma il diritto dell’appellante B.S. all’assegno di invalidità, spiegandone diffusamente le ragioni, mentre il dispositivo statuisce il rigetto dell’appello;

3. la giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente affermato che il contrasto insanabile fra motivazione e dispositivo, in quanto incidente sulla idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, da luogo a nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 14845/2004; 10637/2007; 11020/2007;

18090/2007; 22661/2007); tale situazione si verifica nel caso di specie, non essendo possibile comprendere in forza di quale procedimento logico la Corte territoriale abbia ritenuto di dover rigettare t’appello dopo avere, in motivazione, affermato la sussistenza delle ragioni dell’appellante; il motivo all’esame è dunque fondato, con conseguente assorbimento del secondo, concernente la disposta regolamentazione delle spese di lite;

4. in definitiva il ricorso va accolto, siccome manifestamente fondato; la sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio al Giudice indicato in dispositivo, che procederà a nuovo esame e provvederà altresì sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Catania.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2011

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