Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.17938 del 31/08/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5974/2010 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO Alessandro, VALENTE NICOLA, GIUSEPPINA GIANNICO giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.L. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ISOLA BELLA 42, presso lo studio dell’avvocato DI CINTIO NANDO, rappresentata e difesa dall’avvocato IACOBONI Felice giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 185/2009 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA del 12/02/09, depositata il 02/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

udito l’Avvocato D’Aloisio Carla (delega avvocato Riccio Alessandro), difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Iacoboni Felice, difensore della controricorrente che ha chiesto inammissibilità del ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIETRO GAETA che aderisce alla relazione e si oppone al deposito dell’avvocato Iacoboni.

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza impugnata del 2 marzo 2009 la Corte d’appello di l’Aquila rigettava l’appello proposto dal’Inps avverso la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto illegittima la compensazione di crediti e debiti tra l’Inps e F.L..

Avverso detta sentenza ricorre l’Inps, la Felli resiste con controricorso.

Letta la relazione resa ex art. 380 bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, perchè il ricorso risulta tardivo;

La sentenza impugnata fu infatti notificata all’avv. Capannolo, difensore dell’Inps nel giudizio d’appello, in data 30 novembre 2009, mentre il ricorso dell’Inps è stato consegnato all’ufficiale giudiziario il 24 febbraio 2010 e notificato il successivo giorno 25.

Poichè non risultano sospensioni dei termini processuali nel territorio di L’Aquila oltre la data del 31 luglio 2009, si deve concludere che il ricorso è tardivo, in quanto notificato oltre sessanta giorni dopo la notifica della sentenza.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro venti per esborsi e Euro mille per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2011

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