Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.17944 del 31/08/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15676/2010 proposto da:

INPDAP – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ***** in persona del Presidente

– Commissario Straordinario, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. CROCE IN GERUSALEMME 55, presso lo studio dell’avvocato MARINUZZI Dario, giusta procura speciale a margine del ricorso, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.A.M. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELL’ELETTRONICA 20, presso lo studio dell’avvocato SIVIGLIA GIUSEPPE PIERO, rappresentata e difesa dagli avvocati MARELLI Alessandro, FILIPPO BOCCIOLETTI, PESCERELLI MILENA, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 90/2009 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del 27.1.09, depositata il 10/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIETRO GAETA.

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Bologna confermava la statuizione di primo grado con cui era stata accolta la domanda proposta da G.A.M. nei confronti dell’Inpdap per ottenere la riliquidazione dell’indennità premio di fine servizio.

La G. era stata dipendente della USL di Bologna e da ultimo aveva ricevuto l’incarico di direttore amministrativo degli Istituti Ortopedici *****; affermava la Corte territoriale che detta indennità era stata erroneamente calcolata, perchè non si era tenuto conto dei maggiori compensi ricevuti per l’espletamento delle funzioni di direttore amministrativo;

Avverso detta sentenza l’Inpdap ricorre e la G. resiste con controricorso;

Letta la relazione resa ex art. 380 bis c.p.c., di manifesta infondatezza del ricorso e la memoria depositata dalla G.;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, essendosi già affermato (Cass. n. 11925 del 13/05/2008 e molte altre conformi) che “Il servizio prestato da un dipendente di un ente locale a seguito di nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario, è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, ai sensi del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3 bis, come aggiunto dal D.Lgs. n. 229 del 1999, art. 3, e per esso le amministrazioni di appartenenza effettuano il versamento dei contributi previdenziali commisurati al trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito. Ne consegue che la misura dell’indennità premio di fine servizio, dovuta al dipendente, si determina in relazione al trattamento retributivo di cui alla L. n. 152 del 1968, art. 4, fruito dal dipendente in relazione all’incarico, nei limiti del massimale di cui al D.Lgs. 181 del 1997, art. 3, comma 7”.

Il collegio non intende discostarsi da tale giurisprudenza, non essendo stati esposti validi argomenti di segno contrario;

Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro trenta per esborsi ed in Euro duemila per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2011

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