LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 17380/2010 proposto da:
AZIENDA SANITARIA LOCALE TO ***** in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ASIAGO 8, presso lo studio dell’avvocato VILLANI Ludovico, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CUFFINI PAOLA, giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
B.C., M.B., B.D., N. P.F., F.R., tutti elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato CONTALDI Mario, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAFUNDI Teodosio, SARZOTTI BRUNO, giuste deleghe a margine delle prime cinque pagine del controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 583/2009 della CORTE D’APPELLO di TORINO del 30.4.09, depositata l’11/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;
udito per i controricorrenti l’Avvocato Mario Contaldi che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIETRO GAETA che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Torino ha accolto la domanda proposta da B.C. ed altri quattro nei confronti della Azienda Sanitaria Locale To ***** per l’accertamento del diritto alla esclusione del sabato lavorativo dal periodo di congedo aggiuntivo di quindici giorni l’anno previsto per i lavoratori esposti al rischio radiologico;
Avverso detta sentenza la ASL propone ricorso; resistono i lavoratori con controricorso;
Letta la relazione resa ex art. 380 bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, perchè il ricorso è tardivo, dal momento che la sentenza impugnata è stata depositata l’11 maggio 2009 ed il ricorso è stato consegnato all’ufficiale giudiziario il 21 giugno 2010 e quindi oltre il termine lungo dell’anno, non vigendo nella materia di lavoro la sospensione dei termini feriali di cui alla L. n. 742 del 1969;
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro venti per esborsi ed in Euro millecinquecento per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2011