Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.17983 del 01/09/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.R. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOVETERE FLAMINIO 44, presso lo studio dell’avvocato PANEBIANCO LUCIA, rappresentato e difeso dall’avvocato IOANNONI FIORE ENRICO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMPAGNIA UGF Assicurazioni SpA, incorporante della Aurora Assicurazioni SpA, già WINTERTHUR ASSICURAZIONI SPA *****, che a sua volta aveva incorporato la compagnia Veneta di Assicurazioni in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA BALDUINA 187, presso lo Studio dell’avvocato AGAMENNONE STEFANO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SANVITALE MARCO, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 53/2009 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA del 13.1.09, depositata il 02/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. A.R. ha proposto ricorso per cassazione contro la R.I.F. s.p.a. avverso la sentenza del 2 febbraio 2009, con la quale la Corte d’Appello di L’Aquila ha provveduto in appello sulla controversia di risarcimento danni da sinistro stradale da lui introdotta contro P.A. e la s.p.a. Veneta Assicurazioni (per la quale si era costituita l’incorporante s.p.a.

Winterthur. Hanno resistito al ricorso con congiunto controricorso il P. e la U.G.F, Assicurazioni s.p.a.. incorporante della s.p.a. Ausonia Assicurazioni e già Winterthur Assicurazioni s.p.a.

2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“… 3. – Il ricorso (tempestivo perchè l’esercizio del diritto di impugnazione beneficiava della sospensione dei termini in relazione al terremoto dell’Aquila del 2009) appare inammissibile perchè proposto senza l’osservanza dell’art. 366-bis c.p.c., applicabile ad esso nonostante l’abrogazione intervenuta il 4 luglio 2009 per effetto della L. n. 69 del 2009, art. 47. la citata L., art. 58, comma 5, ha, infatti, sostanzialmente disposto che la norma abrogata rimanesse ultrattiva per i ricorsi notificati dopo quella data avverso provvedimenti pubblicati, come quello impugnato, anteriormente (si vedano: Cass. (ord.) n. 7119 del 2010; Cass. n. 6212 del 2010 Cass. n. 26364 del 2009; Cass. (ord.) n. 20323 del 2010).

I cinque motivi su cui il ricorso si fonda, il primo deducente vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 il secondo ed il terzo vizi ai sensi del n. 3 della stessa norma non si concludono con la formulazione del prescritto quesito di diritto (necessario anche per i vizi ai sensi del n. 4 citato: in particolare, si veda Cass. (ord.) n. 4329 del 2009; (ord.) n. 22578 del 2009; (ord.) n. 1310 del 2010, fra tante).

Il quarto ed il quinto motivo non si concludono nè contengono l’evidenziazione del momento di sintesi espressivo della c.d “chiara indicazione”, cui alludeva l’art. 366-bis c.p.c. (si veda, fra tante, Cass. sez. un. n. 20603 del 2007).

Si deve, inoltre, rilevare anche l’inosservanza del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 aggiunga, in quanto si fa riferimento ad una c.t.u. della quale non si fornisce l’indicazione specifica, nei termini ritenuti necessari da ormai consolidata giurisprudenza della Corte (per i documenti: Cass. (ord.) n. 22303 del 2008; Cass. sez. un. n. 28547 del 2008; Cass. sez. un. n. 7161 del 2010; per la c.t.u.: Cass. (ord.) n. 26266 del 2008; in generale per gli atti processuali: Cass. n. 4201 dei 2010. fra tante).

4. – Il ricorso dovrebbe essere, dunque, dichiarato inammissibile.”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere.

Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro settemila/00, di cui duecento/00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 7 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2011

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