Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.1801 del 26/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

L.F.;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Trentino A. Adige n. 95/2008/01 depositata il 18/11/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 3/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Matera, che ha concluso aderendo alla relazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da L.F. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza della CTP di Trento n. 15/2/2008 che aveva respinto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento n. ***** Irpef 2003 quale maggior reddito di partecipazione ai Podetti Giuliano e C. s.n.c.. Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate si articola in tre motivi. Nessuna attività difensiva è stata svolta dall’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 3/12/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Secondo quanto affermato dalle Sezioni UU. (Sentenza n. 14815 del 04/06/2008) in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi.

Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari – come nel caso in esame – è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla CTP di Trento.

I contrasti giurisprudenziali sulla interpretazione della normativa in esame giustificano la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità del giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTP di Trento; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2011

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