Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.1813 del 26/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.V.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 58/37/07, depositata il 30 luglio 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 dicembre 2010 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.

La Corte:

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 58/37/07, depositata il 30 luglio 2007, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stato riconosciuto a M.V. il diritto al rimborso dell ‘IRAP versata per gli anni 2000/2004.

Il contribuente non si è costituito.

2. Il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione dell’art. 132 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 per avere il giudice a quo motivato la decisione su alcune eccezioni preliminari proposte dall’Ufficio limitandosi a richiamare la sentenza di primo grado, appare manifestamente fondato, in quanto l’affermazione secondo cui “anche le eccezioni preliminari svolte dall’Ufficio appaiono prive di fondamento per le ragioni puntualmente espresse dai primi giudici, che le hanno accuratamente esaminate:

ragioni che il Collegio condivide pienamente si risolve in una mera adesione acritica alla sentenza di primo grado, come tale inidonea – secondo la costante giurisprudenza di questa Corte – a consentire di ritenere che a tale conclusione il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione dei motivi di gravame.

3. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, per manifesta fondatezza del primo motivo, assorbiti gli altri”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, per nuovo esame, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale provvederà in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2011 Sommario IntestazioneFattoP.Q.M.

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