Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.18215 del 05/09/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.F. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 2 – Scala B – Int. 3, presso lo studio dell’avvocato BONANNI EZIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE *****, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, MAURO RICCI, PREDEN SERGIO, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 565/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del 17.4.09, depositata il 21/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

udito per il controricorrente l’Avvocato Mauro Riccio che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ELISABETTA CESQUI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

OSSERVA Con la sentenza impugnata, depositata il 21 aprile 2009, la Corte d’appello di Firenze rigettava la domanda proposta da S. F. nei confronti dell’Inps per ottenere la rivalutazione contributiva da esposizione ad amianto, sul rilievo che non era stata superata la soglia di esposizione prevista dalla legge per la concessione del beneficio, giacchè la consulenza esperita in primo grado l’aveva escluso, ancorchè il primo Giudice avesse poi accolto la domanda. La Corte territoriale, premesso di volersi attenere alla giurisprudenza di legittimità sulla necessità del superamento del grado di esposizione di legge, negava la stessa possibilità di esperire una nuova CTU essendo emerso che il S. era stato assunto all’Enel il primo marzo 1984 e che l’amianto era stato rimosso fin dall’anno 1992, al massimo dagli inizi del 1994, come lo stesso S. aveva riferito al CTU; peraltro in ricorso non vi era alcuna allegazione nè della durata della esposizione nè delle mansioni svolte, tanto meno era stata articolata prova su queste circostanze, essendo la telegrafica esposizione, di cui al ricorso introduttivo, ai limiti della inammissibilità;

Avverso detta sentenza il S. propone ricorso con quattro motivi, l’Inps resiste con controricorso con cui eccepisce l’inammissibilità del ricorso; il ricorrente deposita memoria.

Con il primo motivo si denunzia violazione degli artt. 112, 115, 116, 132191, 421, 437, 445 409, 433, 424 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., nonchè artt. 24 e 111 Cost. 6 Cedu, e del D.M. 27 ottobre 2004 e difetto di motivazione; Con il secondo violazione dell’art. 2697 cod. civ.;

Con il terzo violazione degli artt. 115, 116, 416, 112, nonchè dell’art. 13 legge 257/92, degli artt. 24 Cost.;

Con il quarto si reitera la censura di violazione delle medesime disposizioni; Vista la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di inammissibilità del ricorso per mancanza del quesito di diritto, nonostante le censure riguardino la violazione di legge; l’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, (applicabile, ai sensi dell’art. 27, comma 2, di detto decreto, ai ricorsi per cassazione proposti avverso sentenze rese pubbliche in data successiva all’entrata in vigore del decreto stesso, come nella specie) stabilisce che l’illustrazione di ciascun motivo di ricorso proposto ai sensi del precedente art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3, e 4, debba concludersi, a pena d’inammissibilità del motivo, con la formulazione di un quesito di diritto.

Quanto al dedotto difetto di motivazione, manca il momento di sintesi prescritto dal medesimo art. 366 bis;

In ogni caso, anche a non condividere il giudizio di inammissibilità, come si sostiene in memoria, il ricorso è manifestamente infondato nel merito, essendo emerso, come rilevato in sentenza, che il S. era stato assunto all’Enel il primo marzo 1984 e che l’amianto era stato rimosso fin dall’anno 1992, al massimo dagli inizi del 1994, come lo stesso S. aveva riferito al CTU;

manca quindi il requisito di esposizione per il decennio, prescritto per il diritto al beneficio;

il ricorso va quindi rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro trenta per esborsi e in duemila Euro per onorari, con accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2011

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