LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 12403-2009 proposto da:
F.S. ***** elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANGELO EMO 106, presso lo studio dell’avvocato OLIVERIO VANIA SERENA, rappresentato e difeso dagli avvocati SPARACO CARMELINA, MARRA ALFONSO LUIGI, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 52913/06 della corte d’appello di ROMA del 9.7.06, depositato il 26/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO p. 1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è del seguente tenore: “1.- Con il decreto impugnato la Corte di appello di Roma ha accolto la domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 proposta da F.S. nei confronti del Ministero della Giustizia in relazione alla durata irragionevole di un processo penale instaurato nei suoi confronti nel 1998, ancora pendente, condannando l’Amministrazione convenuta al pagamento della somma di Euro 1.500,00 a titolo di danno non patrimoniale per la durata – ritenuta irragionevole – di anni uno e mesi sei circa, fissata la decorrenza al giugno 2001, data della notifica del decreto di citazione dinanzi al Tribunale di Nola e detratti i rinvii dovuti ad astensione degli avvocati dalle udienze.
Con ricorso affidato a cinque motivi l’attore ha impugnato per cassazione il provvedimento della Corte di appello. Il Ministero intimato resiste con controricorso.
2.- Il ricorrente denuncia:
1) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione dei diritti dell’uomo e nel nostro sistema della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 4, formulando il seguente quesito: il giudice è tenuto a computare nella durata complessiva del processo anche il periodo di durata del procedimento innanzi al giudice di Chiavari a far data dall’avviso di conclusione delle indagini del 5.11.2000;
2) violazione dei principi sanciti dalla giurisprudenza Europea in materia di equa riparazione e sua quantificazione, violazione della L. n. 89 del 2001 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, formulando il seguente quesito: il giudice è tenuto a conformarsi alle determinazioni della Corte di Giustizia Europea che individua nell’importo di Euro 1500-2000 per ogni anno di ritardo la base di partenza per la quantificazione del relativo indennizzo;
3) violazione e falsa applicazione della normativa in materia di tariffe professionali, art. 6 CEDU in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, formulando il seguente quesito: il giudice in sede di liquidazione delle spese processuali deve applicare la tabella B par.
1^ per i diritti di procuratore e la tabella A par. 4^ per gli onorari, così come determinate dal tariffario forense nonchè conformarsi all’entità degli onorari liquidati dalle corti CEDU;
4) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;
5) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
3.- Il ricorso appare manifestamente inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c..
Infatti, secondo la giurisprudenza della S. Corte, il quesito di diritto deve essere formulato, ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ., in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. In altri termini, il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito;
b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Sez. 3, ordinanza n. 19769 del 17/07/2008). E’, pertanto, inammissibile il ricorso contenente un quesito di diritto che si limiti a chiedere alla S.C. puramente e semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge perchè, ponendosi in violazione di quanto prescritto dal citato art. 366-bis, si risolve sostanzialmente in una omessa proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneità a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie (Sez. U, Sentenza n. 26020 del 30/10/2008).
I quesiti formulati dal ricorrente sub 1-3 sono affatto generici e non rispondono ai requisiti ora indicati mentre i motivi sub 4-5 sono del tutto privi della sintesi del fatto controverso ex art. 366 bis c.p.c..
Il ricorso, quindi, può essere deciso in camera di consiglio”.
p. 2.- Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare all’Amministrazione resistente le spese processuali che liquida in complessivi Euro 425,00, oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2011