Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.18424 del 08/09/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22025/2010 proposto da:

H.R.A.F. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI Benito, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BORSETTO GIORGIO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

e contro

PREFETTURA DI VERBANIA CUSIO OSSOLA;

– intimata –

avverso il provvedimento N. 14/2010 del GIUDICE DI PACE di VERBANIA, depositato l18/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO p. 1.- La relazione deposita ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: “1.- Con il provvedimento impugnato – depositato l’8.6.2010 – il Giudice di pace di Verbania ha confermato il decreto di espulsione emesso nei confronti di H.R.A.F., rigettando il ricorso proposto dal cittadino straniero.

Contro il predetto provvedimento H.R.A.F. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo, con il quale denuncia 1.- Violazione e falsa applicazione della L. n. 286 del 1998, in relazione al Messaggio del Ministero dell’Interno 28.2.2005; 2.- Violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 21-quinquies, lamentando il mancato accoglimento della richiesta di revoca del decreto di espulsione emesso nei suoi confronti il 26.5.2005, essendo rientrato in Italia nel 2009 grazie al decreto flussi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto difese ma ha depositato atto di costituzione al fine di partecipare all’udienza ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

2. – Il ricorso appare manifestamente inammissibile perchè il Giudice di pace ha rigettato l’opposizione contro il decreto di espulsione evidenziando come il ricorrente avesse fatto rientro in Italia grazie a dichiarazioni false rilasciate.

Siffatta ratio decidendi non risulta impugnata con specifico motivo e, anzi, nel ricorso neppure è menzionata la predetta motivazione del decreto impugnato.

Tanto può essere affermato in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”.

p. 2.- Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2011

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