Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.1849 del 26/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

SPV VENEZIA SRL *****, in seguito “SPV VENEZIA”, e per essa la mandataria SGC SRL SOCIETA’ GESTIONE CREDITI, in seguito “SGC”, in persona dell’amministratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XXIV MAGGIO 43, presso lo studio dell’avvocato BUSSOLETTI MARIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANARDI CARLO ALBERTO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.R. *****, S.V. *****;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4 0/2 009 del TRIBUNALE di AGRIGENTO del 9/0l/08, depositata il 13/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

e’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO IANNELLI che ha concluso per l’estinzione del ricorso per rinuncia.

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. La S.P.V. Venezia s.r.l., rappresentata dalla mandataria S.G.C, s.r.l. Societa’ Gestione Crediti, ha proposto ricorso per cassazione contro D.R. e S.V. avverso la sentenza del 13 gennaio 2009, con la quale il Tribunale di Agrigento ha accolto l’opposizione proposta dai medesimi avverso una procedura esecutiva immobiliare iniziata nei loro confronti dalla sua dante causa in forza di cessione di credito, Banca Nazionale del Lavoro, sulla base di titolo esecutivo notarile.

Gli intimati hanno resistito con controricorso, nel quale hanno svolto ricorso incidentale.

2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni sul processo di cassazione introdotte dal D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere deciso con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c., nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, ad esso applicabile, e’ stata redatta relazione ai sensi dello stesso art. 380-bis c.p.c., che e’ stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“… 3. – Il ricorso appare inammissibile, perche’ non ha osservato la norma dell’art. 366-bis c.p.c., ad esso applicabile in forza della norma di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, nonostante la sua abrogazione da parte dell’art. 47 della stessa legge (in termini, fra tante, Cass. (ord.) n. 7119 del 2010).

Invero, nessuno dei quattro motivi su cui si fonda il ricorso, tutti deducenti violazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, si conclude con la formulazione del prescritto quesito di diritto.”.

2. Successivamente alla notificazione della relazione parte ricorrente ha notificato alle controparti dichiarazione di rinuncia al ricorso ed esse l’hanno accettata, come da atti depositati.

L’accettazione della rinuncia comporta anche la rinuncia al ricorso incidentale, ancorche’ la dichiarazione di accettazione non vi faccia cenno.

3. Il ricorso dev’essere, dunque, definito con dichiarazione di estinzione del processo di cassazione per rinuncia agli atti.

Giusta l’accordo delle parti e comunque dell’art. 391 c.p.c., u.c. le spese del giudizio di cassazione restano compensate.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinuncia agli atti.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 18 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2011

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