Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.18494 del 08/09/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

H.V.;

– intimato –

avverso il decreto n. 59491/09 R.G.V.G. della CORTE D’APPELLO di ROMA del 6/04/2010, depositato il 19/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

PREMESSO IN FATTO

che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:

“1. – La Corte d’appello di Roma ha respinto il reclamo del Ministero degli Affari Esteri avverso il provvedimento con cui il Tribunale della stessa città, in accoglimento del ricorso proposto dal sig. H.V., ha annullato il provvedimento con cui il Consolato d’Italia a Valona ha rifiutato il visto d’ingresso in Italia – funzionale al ricongiungimento ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 29, comma 1, lett. d), – alla sig.ra H.S., madre ultrassessantacinquenne del ricorrente, perchè la stessa aveva in ***** un altro figlio in grado di mantenerla.

La Corte ha osservato che (a) non vi era alcuna prova che l’altro figlio della donna fosse ancora vivo e residente in ***** e che (b) non v’era dubbio che comunque detto figlio non provvedeva al mantenimento della madre.

2. – Il Ministero degli Affari Esteri ha quindi proposto ricorso per cassazione per un solo motivo, cui l’intimato non ha resistito.

3. – Le statuizioni sopra contraddistinte con le lett. (a) e (b) integrano due autonome rationes decidendi del provvedimento impugnato. Sennonchè con il ricorso, oltre ad introdurre una questione nuova (quella della falsità delle dichiarazioni rese dalla sig.ra H. al Consolato), viene censurata solo la prima e non anche la seconda ratio, che permarrebbe, quindi, in ogni caso a fondamento della decisione.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte il ricorso è dunque inammissibile.”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata all’Avvocatura dello Stato;

che non sono state presentate conclusioni o memorie;

che il Collegio condivide quanto osservato nella relazione sopra trascritta;

che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che, in mancanza di attività difensiva della parte intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2011

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