Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.18497 del 08/09/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.S. *****, elettivamente domiciliato in ROMA VIA P. LEONARDI CATTOLICA 3, presso lo studio dell’avvocato FERRARA ALESSANDRO, rappresentato e difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA di ROMA;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 20914/2009 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA del 30/06/09, depositata il 29/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

PREMESSO IN FATTO

che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:

“1. – Con sentenza rectius: ordinanza 29 settembre 2009, n. 20914, questa Corte ha accolto il ricorso proposto dal sig. K.T., difeso dall’avv. F.S., condannando l’intimato Prefetto di Roma al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.700,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

L’avv. F. ha proposto istanza di correzione materiale della sentenza rectius: ordinanza nella parte in cui ha omesso di provvedere sulla sua istanza di distrazione delle spese processuali.

Il Prefetto intimato non ha svolto difese.

2. – Il ricorso, ammissibile (cfr. Cass. Sez. Un. 16037/2010), è altresì fondato, trovando la lamentata omissione riscontro in atti.”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata al ricorrente;

che non sono state presentate conclusioni o memorie;

che il Collegio condivide quanto osservato nella relazione sopra trascritta;

che, pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va rettificata disponendo la distrazione in favore del ricorrente delle spese processuali liquidate;

che nel procedimento di correzione di errori materiali non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali (Cass. 591/1983 e successive conformi).

P.Q.M.

La Corte dispone la correzione del dispositivo della propria ordinanza 29 settembre 2009, n. 20914 mediante l’aggiunta, in fine, delle seguenti parole: “e delle quali dispone la distrazione in favore dell’antistatario avv. F.S.”.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2011

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