LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
P.C. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 61, presso lo studio dell’avvocato VENETO ARMANDO, rappresentato e difeso dall’avvocato PARISI ANTONINO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
S.P. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 32, presso lo studio dell’avvocato MESSINA MARINA, rappresentato e difeso dall’avvocato PORTALE GIACOMO, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2249/2008 del TRIBUNALE di MESSINA, depositata il 27/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;
è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO IANNELLI.
RITENUTO IN FATTO
quanto segue:
1. P.C. ha proposto ricorso straordinario per cassazione avverso la sentenza del 27 novembre 2008, con la quale il Tribunale di Messina, dopo avere qualificato l’opposizione da lui proposta avverso un pignoramento presso terzi eseguito nei suoi riguardi da S.P., per alcuni motivi come opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. e per un altro ai sensi dell’art. 617 c.p.c., ha rigettato la prima e dichiarato inammissibile per tardività la seconda.
Il S. ha resistito con controricorso.
2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni sul processo di cassazione introdotte dal D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere deciso con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c., nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, ad esso applicabile, è stata redatta relazione ai sensi dello stesso art. 380 bis c.p.c., che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
quanto segue:
1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:
“… 3. – Il ricorso appare inammissibile, perchè – come, del resto, eccepito dal resistente – proposto tardivamente, cioè nella supposizione della soggezione della controversia alla sospensione dei termini per il periodo feriale, che, invece, secondo consolidata giurisprudenza della Corte non si applica alle controversie in materia di opposizione esecutive in genere (da ultimo, Cass. n. 6672 del 2010).
Nella specie, il ricorso è stato proposto ben oltre l’anno solare dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c.) della sentenza impugnata. Da qui la sua tardività.”.
2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere, tenuto conto che non sono stati svolti rilievi.
3. Il ricorso è dunque, dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro milleseicento/00, di cui duecento/00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 18 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2011