LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
V.G. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA BALDUINA 7 INT. 15, presso lo studio dell’avvocato TROVATO CONCETTA M. RITA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LORENZO MARIA CORVUCCI, TEBANO ANTONIO, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
CASSA DI RISPARMIO DI BOLOGNA SPA *****, facente parte del GRUPPO INTESA SANPAOLO, soggetta all’attivita’ di direzione e coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo Spa), in persona del procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI GUIDO FRANCESCO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE SOMMARIVA, giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
CASSA DEI RISPARMI DI FORLI’ SPA *****, (ora Cassa dei Risparmi di Forli’ e della Romagna spa), in persona del Presidente, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORTI DELLA FARNESINA 126, presso lo studio dell’avvocato STELLA RICHTER GIORGIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato VOLPI GIORGIO, giusta mandato speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
UNICREDIT BANCA SPA *****, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato PAGLIARI MASSIMO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
M.D. *****, M.L. *****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 183 SC B INT 15, presso lo studio dell’avvocato LUCANTONI MARTA, rappresentati e difesi dall’avvocato BAZZOLI RIGHINI SANTE, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
contro
COMUNE DI FORLI’, BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 12/2008 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del 29/05/07, depositata il 04/01/2 008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;
udito l’Avvocato Lucantoni Marta (delega avvocato Sante Bazzolini Righini), difensore dei controricorrenti M. che si riporta agli scritti;
udito l’Avvocato Franzin Ludovica (delega avvocato Guido Francesco Romanelli), difensore della controricorrene Carisbo che si riporta agli scritti;
udito l’Avvocato Carlo Borromeo (delega avvocato Massimo Pagliari), difensore della controricorrente Unicredit che si riporta agli scritti;
e’ presente il P.G. in persona del Dott. AURELIO GOLIA che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
quanto segue:
1. V.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 4 gennaio 2008, con la quale la Corte d’Appello di Bologna ha rigettato l’appello da li proposta avverso la sentenza del Tribunale di Bologna che aveva rigettato la sua opposizione al progetto di riparto nell’ambito di un’esecuzione forzata immobiliare instaurata nei suoi confronti.
Hanno resistito con separati controricorsi la Cassa di Risparmio di Bologna s.p.a., la Cassa dei Risparmi di Forli’ e della Romagna s.p.a., l’Unicredit Banca s.p.a. e D. e M.L..
Non hanno resistito gli intimati Comune di Forli’ e Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a.
2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, e’ stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che e’ stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
Hanno depositato memoria soltanto i M..
CONSIDERATO IN DIRITTO
quanto segue:
1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. sono state svolte le seguenti considerazioni:
“… 3. – Il ricorso appare inammissibile perche’ tardivamente proposto.
Infatti, avendo la controversia ad oggetto un’opposizione ai sensi dell’art. 512 c.p.c., non trovava applicazione la sospensione dei termini per il periodo feriale di ci alla L. n. 742 del 1969 ed il ricorso avrebbe dovuto essere proposto entro l’anno solare dalla pubblicazione della sentenza impugnata (si veda, da ultimo, in termini Cass. sez. un. n. 10617 del 2010, che ha ribadito il seguente principi di diritto: La sospensione feriale dei termini processuali, prevista dalla L. n. 742 del 1969, art. 1 non si applica alle opposizioni relative alla distribuzione della somma ricavata in sede di esecuzione forzata, proposte ai sensi dell’art. 512 cod. proc. civ., avuto riguardo alla sostanziale identita’, strutturale e funzionale, dell’incidente cognitivo in sede distributiva con l’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 cod. proc. civ. – espressamente esclusa dal regime della sospensione feriale dal R.D. n. 12 del 1941, art. 92 – ed alla comune esigenza di non ritardare il soddisfacimento dei creditori, nonche’ all’inoperativita’ della sospensione in tema di reclamo avverso i decreti di riparto in materia fallimentare, ed alla coerenza dell’interpretazione indicata con il canone costituzionale della ragionevole durata del processo.”.
2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali, del resto, non sono stati mossi rilievi.
Il ricorso e’, dunque, dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza nei confronti di ciascuna delle parti resistenti.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione a ciascuna delle parti resistenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in favore dei M. in Euro duemiladuecento/00, di cui duecento/00 per esborsi, ed in favore di ognuna delle altre resistenti in euro duemila, di cui duecento per esborsi, oltre per ognuna delle resistenti le spese generali ed accessori come per legge.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 2 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2011