Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.18725 del 13/09/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.B. ***** B.M.

***** B.G. *****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MAZZINI 88, presso lo studio dell’avvocato IACOBELLI MARINA, rappresentati e difesi dagli avvocati MARANO GAETANO, ANANIA CIRO MARCELLO, LA BELLA SALVATORE, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

e contro

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO ***** in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 1, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MANZULLO, rappresentato e difeso dall’avvocato CATUARA STEFANO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

COMUNE DI CALTABELLOTTA *****;

– intimato –

– ricorrenti incidentali –

avverse la sentenza n. 1537/2008 della CORTE D’APPELLO di PALERMO dell’11/07/08, depositata il 24/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI.

RILEVATO IN FATTO

Che S.B., B.G. e B.M. ricorrono per cassazione avverso la sentenza della corte d’appello di Palermo del 24 novembre 2008 con la quale, in riforma della sentenza del tribunale di Sciacca n. 68/2005, ha rigettato la domanda degli stessi proposta nei confronti dell’IACP di Agrigento e del comune di Caltabellotta per ottenere il risarcimento dei danni da occupazione acquisitivo di un immobile di loro proprietà, deducendo la violazione della L. n. 865 del 1971, art. 12 e degli artt. 1350 e 2909 c.c. nonchè vizio di motivazione;

che l’IACP di Agrigento resiste con controricorso e ha proposto ricorso incidentale avverso la pronuncia di compensazione delle spese;

che è stata depositata e comunicata alle parti costituite relazione ex art. 380 bis c.p.c..

RITENUTO IN DIRITTO

Che i motivi del ricorso principale con i quali i deduce la violazione di legge non si concludono con la formulazione del quesito di diritto come richiesto dall’art. 366 bis c.p.c., inserito con la L. n. 40 del 2006, art. 6, applicabile nella specie ratione temporis;

che il ricorso incidentale è inammissibile perchè generico e privo del quesito di diritto;

che pertanto i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con compensazione delle spese.

P.Q.M.

La corte dichiara i ricorsi inammissibili e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, sottosezione prima, il 10 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2011

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