Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.18751 del 13/09/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Grazia – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.A., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. Oddone Anna Rosa per procura in atti;

– ricorrente –

contro

QUESTURA DI TORINO, in persona del Questore pro tempore;

– intimato –

avverso l’ordinanza del Questore di Torino in data 1 maggio 2010;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale, dott. RUSSO Rosario Giovanni, che nulla ha osservato;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31 marzo 2011 dal relatore, cons. Stefano Schirò.

LA CORTE A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:

“IL CONSIGLIERE RELATORE;

letti gli atti depositati;

Ritenuto che:

1. F.A., cittadina *****, ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto in data 1 maggio 2010 con il quale il Questore di Torino le ha ordinato di lasciare il territorio nazionale entro cinque giorni;

Osserva:

2. il ricorso in questione non è stato notificato ad alcuno; inoltre è stato impugnato direttamente il provvedimento amministrativo del Questore; il ricorso per cassazione appare pertanto inammissibile in quanto la notificazione del ricorso stesso in un giudizio di natura contenziosa, o comunque con pluralità di parti in cui sia individuabile un soggetto portatore di un interesse diverso da quello attribuito al soggetto istante, è requisito per la sua ammissibilità; infatti, solo per effetto della notificazione si instaura il rapporto processuale, che costituisce il presupposto per l’esercizio dell’attività giurisdizionale (Cass. 2002/6167;

2005/8291); inoltre il ricorso non è stato proposto contro un provvedimento giurisdizionale, avente contenuto decisorio;

3. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi in precedenza formulati, si ritiene che il giudizio possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione in atti;

ritenuto che pertanto, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che nulla deve disporsi in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione, non avendo la Questura di Roma svolto difese.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2011

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