Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.18752 del 13/09/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Grazia – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

I.J., nata a *****;

– ricorrente –

contro

QUESTURA DI ROMA, in persona del Questore pro tempore;

– intimato –

avverso l’ordinanza del Questore di Roma in data 30 giugno 2010 alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale, dott. RUSSO Rosario Giovanni, che nulla ha osservato;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31 marzo 2011 dal relatore, cons. Stefano Schirò.

LA CORTE A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:

“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

ritenuto che:

1. I.J., cittadina *****, ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto in data 30 giugno 2010 con il quale il Questore di Roma le ha ordinato di lasciare il territorio nazionale entro cinque giorni;

Osserva:

2. il ricorso in questione non è stato notificato ad alcuno e, proposto dalla parte personalmente, non è stato sottoscritto, in violazione dell’art. 365 c.p.c., da un avvocato iscritto nell’apposito albo e munito di procura speciale; inoltre, essendo stato impugnato direttamente il provvedimento amministrativo, il ricorso per cassazione non è stato proposto contro un provvedimento giurisdizionale, avente contenuto decisorio; il ricorso appare pertanto inammissibile;

3. alla stregua delle considerazioni che precedono e, qualora il collegio condivida i rilievi in precedenza formulati, si ritiene che il giudizio possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione in atti;

ritenuto che pertanto, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che nulla deve disporsi in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione, non avendo la Questura di Roma svolto difese.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2011

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