LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 6521-2010 proposto da:
EQUITALIA CERIT SPA ***** – quale Agente della riscossione del Servizio di Riscossione dei Tributi per le Province di Firenze, Massa Carrara, nonchè per le Province di Arezzo, Pisa, Pistoia e Prato, a seguito di fusione per incorporazione di EQUITALIA GET SPA in persona del suo rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 68, presso lo studio degli avvocati PUOTI GIOVANNI e CUCCHI BRUNO, che la rappresentano e difendono, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO R.A.;
– intimato –
avverso il decreto n. 19/2 010 del TRIBUNALE di PISTOIA, depositato il 28/01/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RENATO BERNABAI;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.
RITENUTO IN FATTO
– Che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380-bis c.p.c..
Con ricorso depositato L. Fall., ex art. 98 l’Equitalia Cerit s.p.a., quale agente della riscossione dei tributi per le province di Firenze, Massa Carrara, Arezzo, Pisa, Pistoia e Prato, proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento di R.A. pendente dinanzi al Tribunale di Pistoia, per ottenere l’ammissione al rango privilegiato – anzichè chirografario, come riconosciuto dal giudice delegato – del credito tributario e contributivo di Euro 7.738,73 vantato a titolo di I.r.a.p..
Nella contumacia della curatela, il Tribunale di Pistoia con decreto 29 gennaio 2010 rigettava l’opposizione, motivando che le norme in tema di privilegio erano di stretta interpretazione, e quindi insuscettibili di analogia, e che l’art. 2752 c.c., nel testo anteriore alla sua novellazione con D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, in L. 29 novembre 2007, n. 222 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale), non menzionava l’Irap tra le imposte il cui credito era assistito da privilegio generale sui mobili.
Avverso il provvedimento l’Equitalia Cerit s.p.a. proponeva ricorso per cassazione notificato il 5 marzo 2010 con unico motivo.
Il fallimento R.A. non svolgeva attività difensiva.
Così riassunti i fatti, il ricorso appare prima facie manifestamente fondato (art. 375 c.p.c., n. 5).
Come già statuito da questa Corte, il privilegio generale mobiliare previsto dall’art. 2752 c.c., comma 1, espressamente esteso ai crediti per imposta regionale sulle attività produttive (Irap) dal D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 39, convertito con emendamenti dalla L. 29 novembre 2007, n. 222, deve essere riconosciuto ai detti crediti anche per il periodo anteriore all’entrata in vigore di tale modifica, alla stregua di un’interpretazione estensiva del testo originario della norma, giustificata dall’esigenza di certezza nella riscossione del credito, ai fini del reperimento dei mezzi necessari per consentire allo Stato e agli altri enti pubblici di assolvere i loro compiti istituzionali, nonchè dalla causa del credito, avente ad oggetto un’imposta erariale reale, introdotta in sostituzione dell’I.l.o.r. e soggetta alla medesima disciplina, per quanto riguarda l’accertamento e la riscossione (Cass., sez. 1, 1 marzo 2010, n.4861).
– che la relazione è stata comunicata al Pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti, che non hanno depositato memorie;
– che all’udienza in camera di consiglio il P.G. ha chiesto la conferma della relazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione prospettata nella relazione e gli argomenti che l’accompagnano;
– che il ricorso dev’essere dunque accolto, con declaratoria di irripetibilità delle spese di giudizio in considerazione della novità ed incertezza della fattispecie all’epoca dell’insorgere della controversia.
P.Q.M.
– Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato nei sensi di cui in motivazione e, decidendo nel merito, ammette il credito al privilegio di cui all’art. 2752 c.c.;
– dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2011