Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.19196 del 21/09/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 619-2010 proposto da:

P.F. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMANUELE FILIBERTO 217, presso la dott.ssa PAPALIA CATERINA, rappresentato e difeso dall’avvocato QUARANTA RAFFAELE, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI NAPOLI ***** in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. DENZA 50/A, presso lo studio dell’avvocato LAURENTI LUCIO, rappresentato e difeso dall’avvocato FERRARI FABIO MARIA, giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

RQUITALIA POLLS SPA (già Gest Line SpA);

– intimata –

avverso la sentenza n. 7560/2008 del GIUDICE DI PACE di MARANO DI NAPOLI del 5.2.08, depositata il 25/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI, che nulla osserva sulla relazione ex art. 380 bis c.p.c..

FATTO E DIRITTO

Parte ricorrente impugna la sentenza 7560/2008 pubblicata il 25 ottobre 2008 con la quale il giudice a quo ha respinto un’azione espressamente qualificata come opposizione all’esecuzione. Resiste con controricorso la parte intimata.

Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere dichiarato inammissibile. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle partì costituite. Il ricorso è inammissibile, risultando tardivamente proposta l’impugnazione.

Il provvedimento impugnato non è appellabile, ma è ricorribile in cassazione, restando applicabile, ratione temporis, la novella dell’art. 616 c.p.c. (introdotta dalla L. n. 52 del 2006, art. 14), entrata in vigore il 1 marzo 2006 (art. 22 della Legge citata). Il ricorso per cassazione, però, doveva essere proposto entro l’anno dalla pubblicazione della sentenza, e cioè entro il 25 ottobre 2008, mentre il ricorso è datato 6 dicembre 2009 e le notifiche sono state richieste il 11 dicembre 2009. Trattandosi di opposizione all’esecuzione, non è applicabile la sospensione dei termini per il periodo feriale di cui alla L. n. 742 del 1969 (vedi Cass. 2006 n. 6103, Cass. 2007 n. 12250).

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 400,00 (quattrocento) Euro per onorari e 200,00 (duecento) Euro per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2011

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