Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.19396 del 22/09/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16173/2010 proposto da:

L.N., S.P., elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avv. ZIDARICH Walter, giusta delega in calce all’atto di citazione;

– ricorrenti –

contro

STATO ITALIANO, P.L., FALLIMENTO DI SAVIO PAOLO E DI FINANZ UND HANDELSINITIATIVEN SAS, non E.O., FALLIMENTO DI LADURNER NOTBURGA DI LADURNER NOTBURGA CO. SAS;

– intimati –

avverso l’ordinanza N. 163/08 della CORTE D’APPELLO di TRENTO –

Sezione Distaccata di BOLZANO del 12.5.2010, depositata il 13/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RENATO BERNABAI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

RITENUTO IN FATTO

– che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380-bis cod. proc. civ..

Con ordinanza emessa il 12 maggio 2010 la Corte d’appello di Trento – sezione distaccata di Bolzano invitava le parti del giudizio in epigrafe richiamato alla precisazione delle conclusioni, dando atto che la notifica dell’atto di citazione in appello era avvenuta in data 20 giugno 2008 e l’iscrizione alla causa a ruolo in data 3 luglio 2008.

Proponevano regolamento di competenza le parti indicate in epigrafe avverso il predetto provvedimento, da esse definito decisorio.

Nessun attività difensiva veniva svolta dalle controparti.

Così riassunti i fatti di causa, il ricorso appare inammissibile, stante la natura meramente ordinatoria del provvedimento impugnato, che si limita ad un rinvio ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni.

– che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata al difensore delle parti ricorrenti, che non hanno depositato memoria;

– che all’udienza in Camera di consiglio il P.G. ha chiesto la conferma della relazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione prospettata nella relazione e gli argomenti che l’accompagnano;

– che il ricorso dev’essere dunque dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2011

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