Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.19513 del 23/09/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;

– ricorrenti –

contro

C.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via M. Prestinari 13, presso l’avv. RAMADORI Giuseppe, che, unitamente all’avv. Massimo Zanoletti, lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (Milano Sez. staccata di Brescia), Sez. 67, n. 114/67/08 del 30 giugno 2008, depositata il 22 ottobre 2008, notificata il 3 novembre 2008;

Vista la relazione ex art. 380-bis c.p.c. della causa svolta nella Camera di consiglio del 30 giugno 2011 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;

Udito l’avv. Fausto Buccellato per delega per il controricorrente e ricorrente incidentale;

Preso atto che il P.G. dichiarato di aderire alla relazione ex art.

380-bis c.p.c. notificatagli.

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso, che concerne una controversia relativa alla liquidazione della normale imposta di registro, ipotecaria e catastale relativamente ad un atto di compravendita immobiliare per intervenuta decadenza dall’agevolazione prevista dall’art. 1, nota 2- bis, della Tariffa, Parte 1^, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986;

Letto il controricorso e il ricorso incidentale;

Disposta preliminarmente la riunione del ricorso principale e del ricorso incidentale;

Considerato che il ricorso principale poggia su due motivi: 1) violazione e falsa applicazione L. n. 289 del 2002, art. 11, commi 1 e 1 bis; 2) Vizio di motivazione, in ordine alla qualificazione dell’immobile come immobile di lusso. Ritenuto che il ricorso sia manifestamente fondato:

a) quanto al primo motivo, sulla base del principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui: “La proroga di due anni dei termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull’incremento di valore degli immobili, prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 11, comma 1, in caso di mancata presentazione o inefficacia dell’istanza di condono quanto ai valori dichiarati o agli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione, è applicabile anche all’ipotesi di cui al comma 1- bis, riguardante la definizione delle violazioni relative all’applicazione di agevolazioni tributarie sulle medesime imposte, in quanto, nell’uno e nell’altro caso, l’Ufficio è chiamato a valutare l’efficacia dell’istanza di definizione, cosicchè, trattandosi delle medesime imposte, sarebbe incongrua l’interpretazione che riconoscesse solo nella prima ipotesi la proroga dei termini per la rettifica e la liquidazione del dovuto” (Cass. ord. n. 12069 del 2010);

b) quanto al secondo motivo, in quanto la sentenza impugnata, oltre a pronunciarsi sul merito ultroneamente avendo ritenuta la decadenza dell’amministrazione, non fornisce alcuna adeguata motivazione sulle ragioni per le quali la memoria 9 novembre 2007 depositata dal contribuente e la documentazione alla stessa allegata fossero, da sole, idonee e sufficienti a determinare l’illegittimità della pretesa tributaria;

Ritenuto che il ricorso principale debba essere accolto e che nell’accoglimento resti assorbito il ricorso incidentale con unico motivo sulla liquidazione delle spese e che debba essere cassata la sentenza impugnata con rinvio della causa, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2011

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