LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 21213/2007 proposto da:
COMUNE DI TIRIOLO in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SANNIO 65, presso lo studio dell’avvocato TORCHIA Anselmo, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
G.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 195/2006 della COMM. TRIB. REG. di CATANZARO, depositata il 15/03/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/06/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;
udito per il ricorrente l’Avvocato BUCCHERI, delega Avvocato TORCHIA, che si riporta;
udito il P.M., in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, che non si oppone alla relazione.
IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il Comune di Tiriolo propone ricorso per cassazione (successivamente illustrato da memoria) nei confronti di G. G. (che non ha resistito) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avvisi di accertamento ICI per gli anni 1999/2002, la C.T.R. Calabria confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso introduttivo.
2. Occorre preliminarmente rilevare che, secondo la recente giurisprudenza di legittimità, la relazione ex art. 380 bis c.p.c., è priva di valore vincolante e ben può essere disattesa dall’organo giudicante, ossia dal collegio in camera di consiglio, che mantiene pieno potere decisorio – da esprimere anche sulla scorta dei rilievi contenuti nelle memorie di parte e della discussione orale (v. SU n. 7433 del 2009). Tanto premesso, il collegio ritiene che il primo motivo di ricorso sia ammissibile, posto che il relativo quesito di diritto consente, ancorchè in maniera indiretta e attraverso una esposizione sintetica, di comprendere quale sia la regula iuris che secondo la parte doveva essere applicata.
Il collegio ritiene altresì che il suddetto primo motivo (col quale, deducendo violazione e falsa applicazione dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b, D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16, conv. in L. n. 248 del 2005, nonchè D.L. n. 223 del 2006, art. 36, conv. in L. n. 248 del 2006, il ricorrente si duole che i giudici d’appello abbiano ritenuto che non potesse essere considerata edificabile ai fini ICI, in assenza in assenza di strumenti urbanistici attuativi, un’area prevista come edificabile dal Piano Regolatore Generale) sia manifestamente fondato alla luce della ormai consolidata giurisprudenza di questo giudice di legittimità, secondo la quale, ai fini ICI, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16, conv. con modificazioni in L. n. 248 del 2005, e del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, conv. con modificazioni in L. n. 248 del 2006, che hanno fornito l’interpretazione autentica del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi, essendo l’inizio del procedimento di trasformazione urbanistica sufficiente a far lievitare il valore venale dell’immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell’andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo “ius aedificandi” o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d’imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione, senza che ciò comporti il diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Comune non ritenga di riconoscerlo, ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. f), (v. SU n. 25506 del 2006 e numerose altre conformi).
La manifesta fondatezza del primo motivo esime dall’esame del secondo motivo di ricorso (col quale, deducendo vizio di motivazione, il ricorrente si duole che i giudici d’appello non abbiano motivato le ragioni per cui i fondi per cui è causa, qualificati come edificabili dal PRG, non dovrebbero essere imponibili ai fini ICI).
Il primo motivo di ricorso deve essere pertanto accolto, con assorbimento del secondo, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Calabria.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2011