LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 15035/2008 proposto da:
APAM – AZIENZA PUBBLICI AUTOSERVIZI MANTOVA SPA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BERTOLONI 29, presso lo studio dell’avvocato PETTINATO SALVO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverse la sentenza n. 108/2007 della Commissione Tributaria Regionale di MILANO – Sezione Staccata di BRESCIA del 13.6.07, depositata il 05/07/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/12/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;
udito per la ricorrente l’Avvocato Luciano Acciari (per delega avv. Salvo Pettinato) che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO BASILE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
FATTO E DIRITTO
La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR della Lombardia ha accolto l’appello del Agenzia delle Entrate di Mantova nei confronti dell’Azienda Pubblici Autoservizi Mantova s.p.a. rigettando l’istanza di rimborso IRAP 1999/2000 per la parte afferente ai contributi pubblici per l’autotrasporto. Ha motivato la decisione ritenendo che sino alla L. n. n. 245 del 2002, detti contributi formavano parte dell’imponibile IRAP. Ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi la contribuente, si è costituita con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Con i tre motivi che si trattano congiuntamente perchè connessi, deducendo violazione di legge e formulando idonei quesiti di diritto, la contribuente censura il contrario principio affermato dalla impugnata sentenza.
Sulla questione sono intervenute le SS.UU. con sentenza n. 21719/09 ribadendo i principi già affermati e precisando: In tema di Irap, il D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 3, comma 2 quinquies (introdotto dalla Legge di Conversione 22 novembre 2002, n. 265), nell’includere nella base imponibile, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli non assoggettati alle imposte sui redditi, dispone esclusivamente per il futuro, eliminando ogni dubbio in ordine alla debenza dell’imposta, e non costituisce pertanto interpretazione autentica del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 3 (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, art. 1, comma 1, lett. b), la quale è stata invece fornita dalla della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 5, comma 3, nel senso che sono soggetti all’imposta in questione anche i contributi esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive dei singoli contributi o altre disposizioni di carattere speciale. Ne consegue che i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli versati – prima dal Fondo nazionale trasporti, poi dalle regioni – alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale alfine di ripianare i disavanzi di esercizio, debbono essere inclusi nel calcolo per la determinazione della base imponibile dell’IRAP, anche se erogati in epoca anteriore al 31 dicembre 2002.
Il ricorso appare pertanto infondato”.
Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite;
considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5, della manifesta infondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata. Le incertezze della giurisprudenza sulla questione consigliano di compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011