Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.1960 del 27/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18028/2008 proposto da:

COMUNE DI SASSUOLO in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. DENZA 20, presso lo studio degli avvocati DEL FEDERICO Lorenzo e ROSA LAURA, che lo rappresentano e difendono, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.LLI LIBERTINI FU GINO SPA in persona del suo legale rappresentante pro tempore (presidente del Consiglio di Amministrazione), elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. RUOZZI Edgardo, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 201/2006 della Commissione Tributaria Regionale di BOLOGNA del 9.11.06, depositata il 7/05/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/12/2010 dal Presidente Relatore Dott. VERNANDO LUPI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. BASILE Tommaso.

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR dell’Emilia Romagna ha rigettato l’appello del Comune di Sassuolo nei confronti di F.lli Gibertini fu Gino s.p.a.. Ha motivato la decisione ritenendo che la società avesse documentato l’inesistenza sul suo terreno sito nel mappale 113 del fabbricato per il quale il Comune chiedeva il pagamento dell’ICI. Ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi il Comune, la contribuente non si è costituita.

Con il secondo motivo, che precede logicamente il primo, il ricorrente contesta la risultanza catastale accertata in quanto il fabbricato è riportato in catasto sul mappale 113 graffato al 517.

Il motivo è improcedibile a sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per non avere il Comune depositato insieme con il ricorso per cassazione la certificazione catastale su cui si fonda il motivo.

Il primo motivo è assorbito”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite, che il Comune ha depositato memoria e successivamente atto di conciliazione e rinunzia alle liti;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, ritiene che a sensi dell’art. 391 c.p.c., si debba dichiarare l’estinzione del giudizio e non si debba provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011

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