LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido – Presidente –
Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –
Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –
Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
CASSA RISPARMIO CITTA’ DI CASTELLO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LEONE IV 99, presso lo studio dell’avvocato FERZI CARLO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CHIELLO ANGELO GIUSEPPE, POZZOLI CESARE, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
C.M., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CENTOFANTI SIRO, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 685/2007 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 19/01/2008 r.g.n. 1218/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/06/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;
udito l’Avvocato FERZI CARLO;
udito l’Avvocato CENTOFANTI SIRO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per l’inammissibilità in via principale, in subordine il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Perugia in funzione di giudice del lavoro, la sig.ra C.M. esponeva di essere dipendente della Cassa di Risparmio di Città di Castello inquadrata nella 3 area professionale, 4 livello, con funzioni di Capo Ufficio Titoli e Borsa.
Aggiungeva che, con lettera del 24.3.2003, la Cassa di Risparmio di Città di Castello le aveva comunicato il licenziamento, all’esito di una procedura di riduzione collettiva di personale di 34 dipendenti.
Soggiungeva che era nata il 12.4.1942 e che, pur avendo maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia, aveva diritto a restare in servizio sino al 12.4.2007, al raggiungimento del 65 anno di età.
Tanto esposto sosteneva che il licenziamento doveva ritenersi nullo per una molteplice serie di motivi, legati all’inosservanza delle procedure previste dalla L. n. 223 del 1991, art. 4 nonchè all’illegittimità del criterio di scelta adottato, collegato esclusivamente all’anzianità contributiva; e che, pertanto aveva provveduto ad impugnare immediatamente il licenziamento, e poichè questo, peraltro, ricadeva in un periodo di malattia, la stessa Cassa ne aveva prorogato la decorrenza al 3 1.7.2003.
Si costituiva la Cassa di Risparmio, contestando le argomentazioni avversarie e ribadendo la piena legittimità del proprio operato.
Il Tribunale, ritenuto che la Cassa avesse violato L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9 non avendo dato congrua motivazione delle modalità dei criteri di scelta dei dipendenti dal licenziare, che aveva altresì omesso di fornire alle associazioni sindacali e agli uffici pubblici competenti le dovute indicazioni sulla causa delle eccedenze, nonchè l’elenco dei lavoratori licenziati specificando, per ciascun nominativo, tra l’altro, livello e qualifica al fine consentire di verificare la congruenza rispetto alla ragioni dell’eccedenza; che il criterio di scelta adottato – maggiore prossimità del raggiungimento del diritto alla pensione – non poteva ritenersi legittimo se non nell’ambito di ben determinate e specifiche categorie e in ragione di reali esuberi di ciascuna unità produttiva e in relazione ai principi professionali interessati alla riduzione; considerato ancora che la Cassa aveva omesso di indicare il metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva, accoglieva il ricorso della C., ordinava alla resistente la reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro, condannava la Cassa a corrisponderle l’indennità ex art. 18 stat.
Lav. dal di del licenziamento all’effettiva reintegra, oltre interessi e spese.
Avverso siffatta decisione proponeva appello la Cassa di Risparmio chiedendone la riforma.
Si costituiva la lavoratrice, riportandosi a tutti i motivi di illegittimità riscontrati nella procedura, compresi quelli ritenuti assorbiti dal Tribunale. Con sentenza del 3 ottobre 2007-19 gennaio 2008, l’adita Corte d’appello di Perugia, confermando la decisione del primo Giudice, osservava, tra l’altro, che non risultava nè dimostrato nè allegato che presso l’unità produttiva cui era addetto il ricorrente vi fosse eccedenza in relazione al suo profilo professionale o comunque a professionalità analoghe alla sua, sicchè il lavoratore risultava licenziato esclusivamente in base al criterio dell’età, da ritenersi illegittimo. Aggiungeva che, poichè l’accordo sindacale del 13 marzo 2003 enunciava criteri volti ad attribuire valore preminente alla volontarietà dell’accesso al pensionamento, considerata la prospettata eccedenza di trentuno unità e tenuto conto che trentasei dipendenti della Cassa di risparmio di Città di Castello avevano avanzato domanda per l’accesso al Fondo di solidarietà di cui al D.M. 28 aprile 2000, n. 158, la scelta di licenziare il ricorrente, anche sotto questo profilo, appariva illegittima.
Per la cassazione di tale pronuncia ricorre la soccombente società con quattro motivi.
Resiste la C. con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Emerge dalla narrativa che la Corte d’appello di Perugia, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto l’illegittimità del licenziamento della C., tra l’altro, perchè non erano state rispettate le formalità di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4 ed, inoltre, perchè, in base ai criteri enunciati (accordo sindacale del 13 marzo 2003) doveva essere preminente la volontarietà dell’accesso al pensionamento, sicchè, a fronte della prospettata eccedenza di trentuno unità (tale essendo il numero di posizioni eccedenti indicato originariamente dall’azienda nella fase del confronti con le organizzazioni sindacali), considerato che trentasei dipendenti della Cassa di risparmio di Città di Castello avevano avanzato domanda per l’accesso al Fondo di solidarietà di cui al D.M. 28 aprile 2000, n. 158, la scelta di licenziare la ricorrente appariva illegittima anche per questo aspetto.
Tale secondo profilo di illegittimità del licenziamento, dotato di autonoma ratio decidendi, è stato impugnato dalla società ricorrente con il terzo motivo, con cui si denuncia violazione e falsa applicazione del D.M. n. 158 del 2000, art. 8 e dell’accordo nazionale del 28/2/1998 (art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè insufficiente motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5).
Orbene, in tale motivo viene dedotta la presunta violazione di un accordo sindacale, ma non viene mai dedotto nè la violazione dell’art. 1372 c.c. nè viene fatta valere alcuna violazione delle norme interpretative del contratto di cui all’art. 1362 c.c., e segg.
Pertanto, non venendo dedotta alcuna violazione di legge, il motivo non può trovare accoglimento.
Le considerazioni sul criterio della volontarietà sono state effettuate dalla Corte di appello in relazione all’accordo del 13/3/2003 e, nonostante la chiarissima ancorchè sintetica indicazione contenuta nella sentenza di secondo grado, nel motivo di ricorso non viene dedotto alcun vizio interpretativo del predetto accordo. Dal che consegue che il motivo risulta privo del necessario collegamento con quanto statuito dalla Corte d’appello e, pertanto, non può trovare ingresso. E tale sconnessione risulta confermata dal quesito finale, in cui di nuovo non si fa alcun riferimento all’accordo aziendale del 13/3/2003. Analoga sorte va riservata alla censura concernente un preteso vizio di motivazione, incidendo la rilevata mancanza di collegamento sulla stessa individuazione del denunciato vizio.
Per quanto precede, il ricorso principale va rigettato, essendo superfluo l’esame degli ulteriori motivi.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 40,00 oltre Euro 2.500,00 per onorari ed oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2011