LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
P.G. *****, elettivamente domiciliato in GENOVA, VIA EZIO LUCARNO 13/31;
– ricorrente –
contro
RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;
avverso l’ordinanza n. R.G. 7184/09 del GIUDICE DI PACE di GENOVA, depositata il 12/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;
e’ presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.
FATTO E DIRITTO
La Corte, ritenuto che e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “Il rag. P. G. ha depositato a mezzo posta proposto ricorso per cassazione avverso ordinanza del Giudice di pace di Genova con la quale si dichiarava il difetto di giurisdizione per essere la materia di competenza del giudice tributario.
Poiche’ l’atto non risulta essere stato notificato deve dichiararsi l’inammissibilita’ del medesimo”.
Rilevato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata alla parte istante;
considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 1 della inammissibilita’ del ricorso, che non si deve provvedere in ordine alle spese non essendo costituita altra parte.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011