Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.1988 del 27/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, ricorrente che non ha presentato il ricorso entro i termini prescritti dalla Legge;

– ricorrente non costituito –

contro

P.B., nella sua qualita’ di titolare della ditta artigiana di confezioni “CONFEZIONI BARBARA”, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 4, presso lo studio dell’avvocato DELL’ERBA FRANCO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato VERRILLI GIUSEPPE, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 18/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di VENEZIA, depositata il 14/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

udito l’Avvocato Dell’Erba Franco, difensore della controricorrente e ricorrente incidentale che si riporta agli scritti;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR del Veneto, con sentenza n. 18/11/08, ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di P.B. confermando la riduzione delle sanzioni per lavoro irregolare stabilita dalla CTP di Venezia.

L’Agenzia ha notificato ricorso per cassazione il 13/17/10/2009, ma, mentre l’intimata si e’ costituita con controricorso formulando ricorso incidentale, la ricorrente non ha depositato il ricorso nel termine di cui all’art. 369 c.p.c.. Deve pertanto essere dichiarata l’improcedibilita’ del ricorso principale e l’inefficacia di quello incidentale”.

Rilevato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite.

Considerato che il Collegio, riuniti a sensi dell’art. 335 c.p.c. i ricorsi avverso la medesima sentenza, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 1 della inammissibilita’ del ricorso principale e della inefficacia del ricorso incidentale.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi, dichiara improcedibile il ricorso principale ed inefficace quello incidentale, condanna la ricorrente principale alle spese liquidate in Euro quattromila/00, oltre Euro 100,00 di spese vive ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011

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