Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.1989 del 27/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.M.S. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNETTI ALESSANDRA, rappresentato e difeso dall’avvocato D’AIELLO GIAN PAOLO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE *****;

– intimata –

avverso la sentenza n. 58/2009 della Commissione Tributaria Regionale di NAPOLI del 22.5.09, depositata il 05/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

udito per il ricorrente l’Avvocato Gian Paolo D’Aiello che si riporta agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR della Campania ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di S.M.S. confermando un avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro relativa all’acquisto di un terreno nel Comune di Capua. Ha motivato la decisione ritenendo che, decaduto il vincolo paesaggistico, conseguentemente il terreno era edificatine secondo il disposto della L.R. n. 17 del 1982, art. 4 e quindi tassabile secondo il valore in comune commercio e non con il criterio automatico dei terreni agricoli.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi il contribuente, l’Agenzia delle Entrate non si e’ costituita.

La sentenza impugnata e’ stata depositata il 5 giugno 2009, consegue che al ricorso avverso di essa deve applicarsi l’art. 366 bis c.p.c., abrogato ma per le sentenze depositate dal 4 luglio 2009, cfr. L. n. 69 del 2009.

Consegue che i due motivi sono inammissibili a sensi della predetta norma, in quanto il primo, che deduce violazione di legge, manca del quesito di diritto ed il secondo, che deduce vizio di motivazione, manca della chiara indicazione del fatto controverso. Inoltre il secondo motivo censura la motivazione su questioni di diritto in relazione alle quali il vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5 non e’ pertinente in quanto concerne soltanto gli accertamenti di fatto, sulle questioni giuridiche non rileva la logicita’ o la sufficienza della motivazione, ma la conformita’ a diritto della soluzione adottata, come si evince dall’art. 384 c.p.c., u.c.”.

Rilevato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata alla parte costituita che ha depositato memoria;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 1 della inammissibilita’ del ricorso. La memoria non contesta in relazione al primo motivo la mancanza del quesito di diritto e la conseguente inammissibilita’, in relazione al secondo motivo la memoria conferma che la questione proposta e’ di diritto e non di fatto, affermando che la sentenza si contraddice riconoscendo l’applicabilita’ di una legge regionale e considerando un parametro di edificabilita’ non previsto da detta legge, il motivo prospetta, come afferma la relazione, una falsa applicazione della legge regionale, vizio previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3 e non dal n. 5.

Non si deve provvedere in ordine alle spese non essendo costituita l’intimata.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011

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