Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.20202 del 03/10/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23117/2009 proposto da:

C.S. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, V. GIUSEPPE SISCO 8, presso lo studio dell’avvocato NELLI Isabella, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.L. *****, nella qualità di erede di C.D., Z.A. *****, S.

M.G. *****;

– intimati –

avverso la sentenza n. 243/2008 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del 21/04/08, depositata il 07/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

PREMESSO IN FATTO

che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si legge quanto segue:

“Il ricorso, proposto avverso sentenza depositata il 7 maggio 2008, è stato notificato dall’avvocato del ricorrente, ai sensi della L. n. 53 del 1994, con presentazione all’ufficio postale il 16 ottobre 2009. A tale ultima data era dunque decorso il termine perentorio annuale di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1.

Il ricorso si rivela dunque inammissibile”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata all’avvocato della parte ricorrente;

che non sono state presentate conclusioni o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

che il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2011

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