Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.20258 del 03/10/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20292-2009 proposto da:

S.G. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 107, presso lo studio dell’avvocato DEL PRATO ENRICO, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO VERDE, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI QUALIANO (NA);

– intimato –

avverso la sentenza n. 4183/2008 del GIUDICE DI PACE di NAPOLI dell’1.7.08, depositata il 21/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

udito per il ricorrente l’Avvocato Silvio Di Castro (per delega avv. Antonio Verde) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

PREMESSO IN FATTO

che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:

“Viene impugnata sentenza del giudice di pace su opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, appellabile a seguito dell’abrogazione – disposta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26, comma 1, lett. b), – dell’art. 23, u.c., Legge cit..

Il ricorso si rivela dunque inammissibile …”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata all’avvocato della parte ricorrente;

che le considerazioni svolte dal ricorrente nella memoria presentata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. non consentono di superare quelle svolte, invece, nella relazione sopra riportata, atteso che si riferiscono alla diversa ipotesi in cui il giudice di merito abbia provvedute con ordinanza ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, mentre nella specie la decisione impugnata – ancorchè si tratti di decisione d’inammissibilità per tardività dell’opposizione – è stata assunta con sentenza emessa in udienza nel con-traddittorio delle parti;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in mancanza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2011

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