Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.2039 del 27/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legate rapp.te pro tempore, domiciliala in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

C.M., elett.te dom.to in Roma, alla via D. Chelini 5, presso lo studio dell’avv. Nucci Francesco, dal quale è rapp.to e difeso giusta procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 4/2009/16 depositata il 10/2/2009;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 10/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Velardi Maurizio, che ha concluso aderendo alla relazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da C.M. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Firenze n. 38/2/2007 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso Irap versata negli anni 1999-2001. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso il contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 10/11/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Assume la ricorrente la carenza di motivazione della decisione impugnata laddove non ha tenuto conto di quanto dedotto in sede di appello con riferimento ai compensi a terzi ed alle spese per beni strumentali come risultanti dal quadro RE della dichiarazione dei redditi per gli anni 1999-2001.

La censura è fondata ravvisandosi nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, una obiettiva deficienza dell’esame delle censure, sollevate dall’Agenzia dell’Entrate con l’atto di appello, relative ai compensi corrisposti a terzi, alle spese per immobili, all’utilizzo di beni strumentali ed alle quote di ammortamento.

La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, sulla base del principio di diritto affermato e per la liquidazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Toscana.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011

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