LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
Studio Associato Romagnoli;
– intimato –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 582/2003/39 depositata il 30/9/2008;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 10/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Velardi Maurizio, che ha concluso aderendo alla relazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa dallo Studio Associato Romagnoli contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia contro la sentenza della CTP di Latina n. 765/4/2005 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto dell’Amministrazione in ordine alla domanda di rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2001-2003. Il ricorso proposto dall’Agenzia si articola in tre motivi. Nessuna attività è stata svolta dall’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 10/11/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo l’Agenzia dell’Entrate assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 la CTR non si sarebbe pronunciata in ordine alla deduzione, formulata dall’Ufficio con l’atto di appello, relativa all’avvenuta adesione del contribuente al condono per gli anni 2001-2002. La censura è fondata. Nella decisione impugnata è completamente omesso l’esame della deduzione di inammissibilità dell’istanza di rimborso per avere il contribuente aderito al condono di cui alla L. n. 289 del 2002 per gli anni 2001-2002. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, sulla base del principio di diritto affermato e per la liquidazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Lombardia.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011