Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.20436 del 06/10/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

BANFI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazza Priscilla n. 4, presso lo studio dell’avv. Coen Alessandro, che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Enrico de Martino;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MONTALCINO, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli n. 180, presso lo studio dell’avv. Sanino Mario, rappresentata e difesa dall’avv. Gracili Luisa;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, sez. 36^, n. 112 depositata il 21 marzo 2006;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott. Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 3.

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che la decisione in questa sede impugnata ha, in sede di rinvio, affermato l’infondatezza del ricorso proposto dalla società contribuente avverso il silenzio-rifiuto opposto dal Comune all’istanza di rimborso dell’i.c.i. asseritamente versata in eccesso dalla società negli anni dal 1993 al 1996, per aver erroneamente considerato di categoria “D” fabbricati “rurali”;

– che la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, in tre motivi;

– che il Comune ha resistito con controricorso e proposto un motivo di ricordo incidentale condizionato;

osservato:

– che, con atto 8.1.2008, le parti hanno dato atto ed attestato di aver rinunziato ai rispettivi ricorsi ed accettato la rinunzia di controparte;

ritenuto:

che, alla stregua delle considerazioni che precedono, i ricorsi, riuniti ex art. 335 c.p.c., vanno, nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c., dichiarati estinti, per intervenuta rispettiva rinunzia, con compensazione delle spese (come da concorde richiesta delle parti).

P.Q.M.

la Corte: riunisce i ricorsi e li dichiara estinti, per intervenuta rispettiva rinunzia; compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2011

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