Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.20538 del 06/10/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21181/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ATS FAAR SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 66/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO del 20/05/08, depositata l’01/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO PARMEGGIANI;

è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE.

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite:

“La Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 66/24/08, pronunciata il 20-5-2008 e depositata l’1-7-2008, confermativa della sentenza della CTP di Milano che aveva accolto il ricorso della società ATS FAAR s.p.a. avverso il silenzio rifiuto della Amministrazione al rimborso dell’IVA versata per gli anni 2000, 2001. 2002, 2003, 2004, da computarsi in detrazione in relazione ad operazioni relative a veicoli aziendali.

La società non svolge attività difensiva.

Con il primo motivo la Amministrazione deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto la Commissione nella impugnata sentenza non aveva preso in considerazione il motivo di impugnazione con cui l’Ufficio aveva eccepito la decadenza del contribuente dal rimborso relativo alle annualità 2000, 2001, 2002, per intervenuta decadenza D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21, essendo stata presentata istanza di rimborso il 12-12-2004. Con il secondo, violazione della stessa disposizione di legge facendo rilevare che la decadenza a favore della Amministrazione è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Il primo motivo pare inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo l’Ufficio documentato la proposizione del motivo, ed il secondo sembra inammissibile per la stressa ragione, in quanto se pure il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, è applicabile alla fattispecie (v. Cass. n. 8461 del 2005) ed è rilevabile di ufficio (v. Cass. n. 1605 del 2008) tuttavia la sua applicabilità è esclusa ove si sia formato sul punto giudicato interno (ibidem); nella specie, l’Ufficio ha asserito di avere formulato la eccezione in primo grado, ma nulla ha detto nè documentato in ordine ad una pronuncia in merito del giudice di primo grado, che in assenza di diversa indicazione, atteso l’esito del giudizio, si presume esservi stata in senso contrario; sicchè, in assenza di prova sulla impugnazione, di cui sopra, la eccezione è preclusa per intervenuto giudicato interno”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso deve essere rigettato. Nulla per le spese, in mancanza di costituzione dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2011

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