Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.20724 del 07/10/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

EQUITALIA CERIT s.p.a. domiciliata in ROMA, via Panama 68 presso l’avv. Puoti Giovanni con l’avv. Bruno Cucchi, che la rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento R.F. in persona del curatore;

– intimato –

avverso il decreto n. 20606 cron. in data 12.4.2010 del Tribunale di Pistoia;

udita la relazione della causa svolta nella c.d.c. del 14.07.2011 dal Cons. Dott. Luigi MACIOCE;

presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo.

RILEVA IN FATTO Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c. ha formulato considerazioni. La s.p.a. Equitalia Cerit aveva infatti proposto ricorso per cassazione – affidato a un solo motivo, con il quale denunciava violazione di legge (art. 2752 c.c., comma 1) – contro il decreto del Tribunale di Pistoia depositato il 12.4.2010 con il quale è stata respinta l’opposizione allo stato passivo del fallimento di R.F. proposta da essa ricorrente in relazione all’esclusione del privilegio del credito per Euro 1.229, 52 vantato a titolo di IRAP 2004 e per Euro 5.576,30 vantato a titolo di IRPEF 2004. La curatela intimata non aveva svolto difese. Il relatore ha proposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, quanto all’IRAP, nella parte in cui non avrebbe colto la ratio del provvedimento afferente il difetto del presupposto temporale e, quanto all’IRPEF, là dove avrebbe ignorato l’indirizzo di legittimità relativo al riferimento del privilegio ai soli crediti iscritti a ruolo nell’anno di iscrizione ed in quello precedente.

OSSERVA IN DIRITTO Ritiene il Collegio che la sopravvenienza del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 23, comma 37 convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111 e quindi alla vigilia della fissata adunanza camerale, e le relative disposizioni (incidenti sulla questione sottoposta), inducano alla remissione del ricorso alla pubblica udienza.

P.Q.M.

Rimette il ricorso alla pubblica udienza e rinvia la trattazione a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2011

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