LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – rel. Presidente –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 9826/2009 proposto da:
COMUNE DI PERUGIA ***** in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIA CRISTINA 8, presso lo studio dell’avvocato GOBBI GOFFREDO, rappresentato e difeso dall’avvocato ZETTI Luca, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA ***** in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 102, presso lo studio dell’avvocato FRANSONI Guglielmo, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato RUSSO PASQUALE, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverse la sentenza n. 13/2008 della Commissione Tributaria Regionale di PERUGIA del 5.3.08, depositata il 20/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/09/2011 dal Presidente Relatore Dott. ANTONIO MERONE;
udito per il ricorrente l’Avvocato Luca Zetti che conferma che vi è
rinuncia con compensazione delle spese.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO BASILE che nulla osserva.
FATTO E DIRITTO
Il Collegio:
Letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;
Vista, condivisa e fatta propria la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si rileva che:
– la parte ricorrente ha rinunciato al ricorso;
la rinuncia non risulta accettata dalla parte resistente, ma comunque evidenzia la sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente inammissibilità del ricorso;
– che la rinuncia segue una pronuncia a SS.UU. (n. 3160/11) di questa Corte che ha risolto un contrasto giurisprudenziale sulla materia oggetto dell’odierno contendere, per cui sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2011