LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. GIACOLANE Giovanni – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. est. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentala e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12.
– Ricorrente –
contro
F.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 31/33/08 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 22 aprile 2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 3 dicembre 2010 dal consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del dott. Marcello Matera.
FATTO E DIRITTO
Il Collegio, letto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 31/33/08 de 22.4.2008 della Commissione tributaria regionale della Campania, che aveva confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da F.A. per l’annullamento della cartella di pagamento relativa all’iva per l’anno di imposta 2000, reputando il giudice di secondo grado che l’Ufficio fosse decaduto dal potere di riscossione per avere notificato l’atto soltanto 14. 1.2 2004, oltre il termine di quattro mesi previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 dall’esecutività del ruolo, avvenuta il 14. 5. 2004;
vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. dal consigliere delegato Dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per la fondatezza del ricorso, osservando che:
“con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denunzia violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 e del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 bis, assumendo che nel caso di specie il giudice a qua ha errato per non avere dato applicazione alla disciplina transitoria posta dall’art. 1, comma 5 bis, citato, che, per il periodo di imposta dell’anno 2000 con dichiarazione 2001, stabiliva per la notifica della cartella di pagamento il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione”;
– “il motivo appare manifestamente fondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte, che ha affermato che il D.L. n. 106 del 2005, art. 1, convertito con modificazioni nella L. 31 luglio 2005, n. 156 – che ha dato seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 2005, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, nella parte in cui non prevedeva un termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alle imposte liquidate D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36 bis – ha fissato, al comma 5 bis, i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alla pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni, ed ha stabilito all’art. 5 ter, sostituendo il D.Lgs. 29 febbraio 1999, n. 46, art. 36, comma 2, che per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento debba essere notificata, a pena di decadenza, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e che tale norma, di chiaro ed inequivoco valore transitorio, trova applicazione, come tale, non solo alle situazioni tributarie, anteriori alla sua entrata in vigore, pendenti presso l’ente impositore, ma anche a quelle ancora sub indice (Cass. n, 1435 del 2006; Cass. n. 16826 del 2006;
Cass. n. 4745 del 2006);
rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alla parte ricorrente;
ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, apparendo rispondenti sia a quanto risulta dall’esame degli atti di causa, che all’orientamento della giurisprudenza di questa Corte sopra menzionato, che il Collegio condivide;
che, pertanto, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata;
che, sussistendone le condizioni, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto in relazione all’oggetto della impugnativa, la causa va decisa nel merito mediante il rigetto del ricorso introduttivo avanzato dalla contribuente;
che le alterne vicende del giudizio e la materia trattata integrano giusti motivi di compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto da F.A..
Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2011