Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.2085 del 28/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12.

– ricorrente –

contro

G.R.M. e B.M., residenti in *****), rappresentati e difesi per procura a margine del controricorso dall’Avvocato Colleluori Rita, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, via Emanulele Granturco n. 11.

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 27/1/07 della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 3 aprile 2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 dicembre 2010 dal consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del dott. Marcello Matera.

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, letto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 27/1/07 del 3.4.3008 della Commissione tributaria regionale della Toscana, che aveva confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da G.R.M. e B.M. per l’annullamento dell’avviso di liquidazione dell’imposta di successione fondato sulla revisione delle rendite catastali di taluni immobili, ritenendo il giudice di secondo grado l’atto impugnato illegittimo in quanto non preceduto dalla notifica dell’atto di variazione delle rendite ed in quanto affetto, come riconosciuto dallo stesso Ufficio, da errori di calcolo in relazione ad alcuni cespiti;

letto il controricorso di B.G.R.M. e M.;

ritenuto che con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denunzia violazione o falsa applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto necessaria nel caso di specie, a pena di invalidità dell’avviso impugnato, la notifica delle variazioni delle rendite catastali nonostante la circostanza, pure riconosciuta in giudizio, che il nuovo classamento degli immobili fosse intervenuto tra le stesse parti in sede di conciliazione della relativa controversia e quindi fosse perfettamente conosciuto dai contribuenti”;

che il secondo motivo di ricorso denunzia violazione del D.P.R. n. 546 del 1992, artt. 2 e 7, assumendo che, una volta verificata la presenza di errori di calcolo nell’avviso impugnato, erroneamente il giudice di merito ha proceduto al suo annullamento in luogo di determinare egli stesso l’ammontare della pretesa tributaria”;

considerato che, diversamente da quanto sostenuto dai controricorrenti, il ricorso per cassazione appare ammissibile sotto il profilo del rispetto delle disposizioni poste dall’art. 366 bis e art. 360 cod. proc. civ., atteso che entrambi i motivi si concludono con un quesito di diritto formulato in maniera congrua e adeguata in relazione alle censure proposte ed in sintonia con i vizi denunziabili nel giudizio di legittimità;

vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. dal consigliere delegato Dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per l’infondatezza de ricorso, osservando che:

– “il secondo motivo di ricorso appare infondato avendo il giudice a qua precisato che gli errori di calcolo nella determinazione dell’imposta erano stati ammessi dalla stessa Amministrazione” senza peraltro specificare nè gli errori nè dare l’esatta versione dei calcoli corretti”, sicchè, accertata la loro esistenza ma l’indeterminatezza del loro oggetto, il giudicante si è trovato nella evidente impossibilità, sulla base degli atti di causa e delle allegazioni delle parti, di esaminare nel merito l’ammontare della pretesa”;

“attesa l’infondatezza del sopra esaminato motivo di ricorso e la circostanza che esso ha investito un’autonoma ratio decidendi della sentenza, idonea in quanto tale a sorreggere da sola la statuizione finale, il primo motivo appare inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, dovendo qui trovare applicazione il principio consolidato di questa Corte, secondo cui ove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario – per giungere alla cassazione della pronunzia – non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinchè si realizzi lo scopo stesso dell’impugnazione, atteso che essa è intesa alla cassazione della sentenza in foto, o in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l’ima o l’altro sorreggano, con l’effetto che è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perchè il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni (Cass. 18 maggio 2005, n. 10420; Cass. 4 febbraio 2005, n. 2274; Cass. 26 maggio 2004, n. 10134)”;

rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alle parti; ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, apparendo rispondenti sia a quanto risulta dall’esame degli atti di causa, che all’orientamento della giurisprudenza di questa Corte sopra menzionato, che il Collegio condivide;

che, pertanto, il ricorso va respinto;

che le ragioni della decisione, tenuto conto anche del rigetto dell’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controricorrente, integrano giusti motivi di compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2011

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