LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Almaviva Finance s.p.a., con sede in *****, in persona del legale rappresentante Dott. C.P.G., rappresentata e difesa per procura a margine del ricorso dall’Avvocato Ciavarella Angelo, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avvocato Angelo Ciavarella in Roma, via Beethoven n. 52.
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate.
– intimata –
avverso la sentenza n. 21/34/08 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 18 aprile 2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 3 dicembre 2010 dal consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. Marcello Matera.
FATTO E DIRITTO
Il Collegio, letto il ricorso proposto dalla s.p.a. Almaviva Finance, già Banksiel s.p.a., per la cassazione della sentenza n. 21/34/08 del 19. 4. 2008 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva confermato la pronuncia di primo grado di rigetto del suo ricorso per l’annullamento dell’avviso di accertamento che a fini irpeg ed irap per l’anno 2001 le aveva contestato l’indebita deduzione di costi e spese;
vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. dal consigliere delegato Dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, osservando che:
– “l’unico motivo di ricorso, che denunzia violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 74, si conclude con il seguente quesito di diritto: ” Dica la Corte se, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, è stato violato l’art. 74, comma 1, prima parte del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non consentendo al contribuente la libera scelta della deducibilità delle spese di ricerca e di sviluppo in un unico esercizio”;
“il motivo appare inammissibile per genericità del quesito formulato, mancando in esso qualsiasi riferimento diretto alla fattispecie concreta dedotta in giudizio ed alle specifiche affermazioni della sentenza impugnata, nonchè l’affermazione del diverso principio di diritto di cui si chiede l’applicazione”;
– “in merito al tema dei requisiti di contenuto del quesito che il ricorrente ha l’onere di formulare ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., questa Corte ha già avuto modo di chiarire che il quesito di diritto consiste non già in un’affermazione di diritto astratta ed avulsa dal caso concreto, ma deve consistere in un interrogativo che deve necessariamente contenere, sia pure sintetizzandola, l’indicazione della questione di diritto controversa e la formulazione del diverso principio di diritto – rispetto a quello che è alla base del provvedimento impugnato – di cui il ricorrente, in relazione al caso concreto, chiede l’applicazione al fine di ottenere la pronuncia di cassazione, in modo da circoscrivere l’oggetto di quest’ultima nei limiti di un accoglimento o di un rigetto del quesito stesso (Cass. S.U. n. 23732 del 2007; Cass. S.U. n. 20360 e n. 36 del 2007; Cass. n. 14682 de 2007)”;
rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alla parte ricorrente, che ha depositato memoria;
ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, apparendo rispondenti sia a quanto risulta dall’esame degli atti di causa, che all’orientamento della giurisprudenza di questa Corte in tema di formulazione del quesito di diritto prescritto dall’art. 366 bis cod. proc. civ. (ex multis: Cass. n. 8463 del 2009; Cass. n. 7197 del 2009) e circa la non retroattività dell’abrogazione di tale disposizione ad opera della L. n. 69 del 2009, art. 47 (Cass. n. 22578 del 2009); che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, nulla disponendosi sulle spese di giudizio, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2011