Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.21104 del 13/10/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8052/2007 proposto da:

MA.VI.AL. MARRONE VINI ALCOOL SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE FERRARI 2, presso lo studio dell’avvocato STEFANORI Angelo, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 371/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di SALERNO, depositata il 20/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/06/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato STEFANORI, che dichiara che la Società MAVIAL MARRONE VINI ALCOOL SRL è stata dichiarata fallita in data ***** e che non ha la procura nè

l’autorizzazione del Giudice Delegato a rappresentare la Società;

udito per il resistente l’Avvocato DETTORI, che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La MA.VI.AL. s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 371/5/05 della Commissione Regionale della Campania, depositata il 20/01/2006, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno che aveva accolto il ricorso della contribuente in ordine agli avviso di rettifica per IVA per l’anno 1996; la CTR, in particolare, riformando la sentenza gravata, riteneva non provato dalla contribuente che le aziende con cui erano intervenute le transazioni finanziarie facessero parte della compagine sociale della MA.VI.AL. e che esse non fossero espressione di operazioni commerciali.

Pone la ricorrente a sostegno del ricorso tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

La causa veniva rimessa alla decisione in pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo la ricorrente deduce omessa insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine alla mancata dimostrazione in ordine alla circostanza che i flussi finanziari che erano intervenuti facessero capo ad un unico azionista in quanto ciò risultava oltrechè “dalle carte processuali” anche dalla circostanza che nella medesima udienza erano state decise le controversie relative a tre distinte società facenti capo ad M.A..

Il motivo pecca di autosufficienza.

E’ giurisprudenza consolidata (tra le altre Cass. n. 1147/2010) che il ricorrente che nel giudizio di legittimità deduca l’omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per mancata o erronea valutazione di alcune risultanze probatorie ha l’onere, sempre in virtù del principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione (art. 366 c.p.c.), di specificare, trascrivendole integralmente, le prove non valutate o mal valutate, nonchè di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse atteso che il mancato esame di una (o più) risultanze processuali può dar luogo al vizio di omessa o insufficiente motivazione unicamente se quelle risultanze processuali non valutate o mal valutate siano tali da invalidare l’efficacia probatoria delle altre sulle quali il convincimento si è formato, onde la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base (Cass., 2^, 17 febbraio 2004 n. 3004).

Il riferimento alle superiori circostanze non certo integra il superiore requisito.

Col secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 2, 3 e 13, in quanto al fine della individuazione di un’operazione commerciale soggetta ad Iva occorreva fare riferimento al rapporto causale, non essendo sufficiente un mero trasferimento a somme di denaro.

Col terzo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2727 c.c. e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, oltrechè insufficiente motivazione per avere ritenuto il semplice trasferimento di denaro integrare la presunzione che le relative operazioni sottendessero operazioni commerciali.

Il motivi, da trattare congiuntamente per identità di ragioni logiche e giuridiche, sono infondati.

Questa Corte (Cass. n. 1739 del 2007) in caso analogo di ingenti movimentazioni su un conto corrente che non trovavano corrispondenza nella documentazione contabile, e in cui il ricorrente sosteneva che le dette movimentazione bancarie non erano ricollegabili ad operazioni commerciali, trattandosi di semplici operazioni di finanziamento, così come provato dalle dichiarazioni raccolte delle parti interessate, rimanendo così superata la presunzione legale posta dall’ufficio a base del suo accertamento ha osservato che “utilizzando anche soltanto i dati emergenti dai movimenti dei conti correnti bancari (v. Cass. 25.01.2006, n. 22853) – incombeva sul contribuente e non sull’Ufficio, l’onere di dimostrare quali operazioni non fossero espressione di attività imponibile; onere che egli non ha assolto, atteso che non è stato in grado di dare una plausibile giustificazione sulla, per così dire, insolita movimentazione bancaria dei suoi conti correnti. Considerata la disposizione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, si deve ritenere, dunque, che la prova in parola deve essere specifica e riguardare analiticamente i singoli movimenti bancari, dimostrando che ciascuna delle operazioni effettuate fosse estranea a fatti imponibili; nella sentenza impugnata invece si fa solo generico riferimento di tali movimenti ad operazioni di finanziamento, neanche precisate nella loro natura (quali: mutui, sconti, anticipazioni ecc.).

Analoghe osservazioni risultano in Cass. n. 4589/2009 che ha affermato che “si verifica una inversione dell’onere della prova perchè “in presenza di accertamenti bancari”, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51 (per l’IVA) o del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32 (per l’imposta sul reddito), è “onere del contribuente dimostrare che i proventi” desumibili dalla movimentazione bancaria non debbono essere “recuperati a tassazione” o perchè egli ne ha già “tenuto conto nelle dichiarazioni” o perchè (“Cass. 9573/2007, 1739/07, 28324/07”) “non sono fiscalmente rilevanti” in quanto “non si riferiscono ad operazioni imponibili”.

“Nei casi previsti” dalle norme richiamate, invero (Cass., trib., 20 giugno 2008 n. 16837), “l’onere dell’amministrazione di provare la sua pretesa è soddisfatto, per volontà di legge, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti bancari” per cui “resta … a carico del contribuente l’onere di provare il contrario, realizzandosi così la cennata ipotesi d’inversione (Cass. nn. 14018/2007, 2450/2007, 19920/2006, 3115/2006, 28342/2005)” in quanto (Cass., trib., 14 novembre 2003 n. 17243; id., trib., 16 aprile 2003 n. 6073; id., trib. 1 aprile 2003 n. 4987) “la presunzione di riferibilità dei movimenti bancari od operazioni imponibili si correla ad una valutazione del legislatore di rilevante probabilità (id quod plerumque accidit) che il contribuente si avvalga di tutti i conti di cui possa disporre per le rimesse ed i prelevamenti inerenti all’esercizio dell’attività”.

Tale giurisprudenza questa Corte ritiene di dovere fare propria non essendo state addotte valide argomentazioni contrarie.

Orbene la contribuente dinanzi alla superiore presunzione non ha addotto prove per dimostrare che le movimentazioni monetarie sottendessero finanziamenti, ma ha opposto una inesistente presunzione(nè legale nè di fatto) che tali movimentazioni sottendessero operazioni finanziarie(e perciò esenti).

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con ogni conseguenza in tema di spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese che liquida in Euro 12.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011

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