LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 22426/2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
ID SRL (PRO CAM SRL) in persona del legale rappresentante pro tempore, *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GRAZIA DELEDDA 53, presso lo studio dell’avvocato CARDUCCI ROBERTO, rappresentata e difesa dall’avvocato COPPOLA Michele giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 89/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 4/04/08, depositata il 18/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO;
è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.
FATTO E DIRITTO
La Corte:
ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:
“Il 18 luglio 2008 la CTR Campania ha rigettato l’appello proposto dall’agenzia delle entrate nei confronti della soc. PROCAM ora soc. ID, confermando l’accoglimento della ricorso della contribuente avverso l’atto di diniego di agevolazione (not. 27/05/2002), con il quale l’ufficio aveva annullato la declaratoria di esenzione decennale ai fini IRPEG/1LOR precedentemente riconosciuta.
Ha motivato la decisione ritenendo che: a) l’amministrazione fosse decaduta dal potere di diniego essendo spirato il termine di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43; b1) l’ufficio, con provvedimento adottato (12 /01/2000) su conforme parere dell’UTE, aveva riconosciuto la sussistenza dei requisiti previsti dalla norme agevolative per l’esistenza di uno stabilimento (in uso dal 01/09/1993) tecnicamente organizzato e caratterizzato dalla novità dell’iniziativa; b2) l’atto di diniego si fondava solo su enunciazioni assertive e prive di conforto probatorio, non essendo stata esibita neppure un relazione di verifica tecnica suppletiva.
Con atto spedito lunedì 19 ottobre 2009, l’agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. La contribuente si è costituita con controricorso.
Si osserva:
a) L’eccezione preliminare di tardività del ricorso, avanzata dalla contro ricorrente, non è fondata atteso che il termine di cui all’art. 327 c.p.c., scadeva domenica 18 e dunque esattamente il ricorso è stato inoltrato il lunedì successivo. Ai fini della tempestività dell’impugnazione è sufficiente la prova della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per l’esecuzione della notifica (Sez. un., 12 maggio 2010, n. 11429).
b) Il primo motivo, inerente alla prima autonoma “ratio decidendi” e denunciante violazione di legge (D.P.R. n. 546 del 1992, art. 19;
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43), è fondato. Il provvedimento di diniego di agevolazioni tributarie è equiparato agli atti di accertamento, alla luce del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 16 e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, ai soli fini della loro impugnabilità, e quindi della tutela giurisdizionale del contribuente; a esso, pertanto, non è applicabile, sotto altri profili, la disciplina propria degli atti di accertamento, come quella del regime di decadenza, previsto, per le imposte dirette (ipotesi ricorrente nella specie), dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 60, art. 43 (Sez. 5, Sentenze n. 16250 del 23/07/2007, n. 7413 del 11/04/2005, n. 335 del 11/01/2005).
c) Il secondo motivo, inerente alla seconda autonoma “ratio decidendi” e denunciante asserita omessa motivazione su fatto decisivo (novità o meno del compendio industriale della contribuente), è inammissibile. Esso trascura che, nel vigore dell’art. 366 bis c.p.c., il motivo di ricorso per omessa motivazione, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere accompagnato da un momento di sintesi che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità; il motivo, cioè, deve contenere – a pena d’inammissibilità – un’indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Sez. U, Sentenza n. 12339 del 20/05/2010 – Guida al diritto 2010, 29, 58). Nulla di tutto ciò è leggibile nel case di specie.
Conseguentemente il ricorso può essere deciso in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1".
Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite; considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, ritiene che ricorra l’ipotesi della manifesta inammissibilità del ricorso, valendo il principio tralatizio secondo cui, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’inammissibilità dell’impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento delia sentenza; ritenuto di dover condividere le considerazioni svolte nella relazione in via preliminare (lett. a) e sul secondo motivo (lett. c), restando quindi assorbite quelle sul primo motivo (lett. a);
osservato che la declaratoria d’inammissibilità dei ricorso segue la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 1.300,00 di cui Euro 1.200,00 per onorario, oltre alle spese generali e agli oneri di legge.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2011