Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.21454 del 17/10/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18803/2009 proposto da:

L.G. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. PETRALIA Vincenzo, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CATANIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 180/2008 della Commissione Tributaria Regionale di PALERMO – Sezione Staccata di CATANIA del 5.6.08, depositata il 24/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO BASILE.

FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:

“La Commissione Tributaria Regionale di Catania, con sentenza depositata il 24.6.2008, rigettava l’appello proposto da L. G. contro la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso della contribuente avverso una avviso di accertamento relativo a ICI 1994.

La sig.ra L. ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello sulla scorta dei tre seguenti motivi:

Col primo motivo (riferito all’art. 360 c.p.c., n. 4), la contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 346 c.p.c. e del c.d. principio devolutivo, per essersi la sentenza impugnata pronunciata (ancorchè per respingerle) sulle eccezioni relative alla tempestività ed alla regolarità della sottoscrizione dell’avviso di accertamento, avanzate dalla stessa contribuente in primo grado ma non riproposte in appello.

Col secondo motivo (riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3) la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dei principi sull’onere della prova per avere la Commissione Tributaria Regionale ritenuto sufficientemente provata la pretesa impositiva del Comune sul semplice presupposto che le unità immobiliari tassate fossero complete nei loro dati catastali e che l’appellante non avesse fornito alcun supporto probatorio al proprio assunto di non essere proprietaria di tali unità immobiliari.

Col terzo motivo (riferito all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4) la contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 167 e 416 c.p.c., e del principio di non contestazione, per avere la sentenza impugnata respinto il ricorso della contribuente ancorchè il Comune, rimanendo contumace in entrambi i gradi di merito, non avesse contestato l’assunto della contribuente stessa di non essere proprietaria degli immobili tassati.

Il primo motivo è inammissibile, per due ragioni: in primo luogo, per difetto di autosufficienza, in quanto nel ricorso non è stato trascritto l’atto di appello (sulla necessità della trascrizione degli atti difensivi, nel caso di denuncia del vizio di ultrapetizione, vedi, tra le tante, Cass. 1170/2004, Cass. 6361/2007); in secondo luogo, per mancanza di interesse alla censura, in quanto la dichiarazione di infondatezza delle suddette eccezioni non ha inciso sulla decisione della causa, non avendo portato ad un esito decisionale diverso da quello a cui la Commissione Tributaria Regionale sarebbe pervenuta senza prendere in esame tali eccezioni.

Il secondo motivo è manifestamente infondato. La sentenza impugnata è motivata nei seguenti termini: “In buona sostanza l’appellante afferma che gli immobili … non le apparterrebbero. Eppure tali immobili risultano completi nei loro dati catastali e l’appellante non fornisce alcun supporto probatorio … Non vi è dubbio che di fronte ai tabulati provenienti dal M.F., contenenti le rendite catastali di ogni singola unità immobiliare, l’odierna appellante non produce documentazione alcuna a sostegno della propria tesi”. Da tale motivazione emerge che la Commissione Tributaria Regionale non ha disconosciuto il principio per cui grava sul Comune l’onere di provare che il contribuente attinto da un avviso di accertamento ICI sia il proprietario degli immobili tassati; ma ha ritenuto che tale onere fosse stato nella specie soddisfatto, in difetto di prova contraria da parte della contribuente, dalle risultanze catastali emergenti dagli elenchi formati dal Ministero delle Finanze. In sostanza la Commissione Tributaria Regionale ha attribuito alle risultanze catastali valore di presunzione semplice, sufficiente a provare la proprietà dell’immobile in difetto di prova contraria da parte del contribuente, e tale ragionamento è giuridicamente corretto, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “In tema di imposta comunale sugli immobili (Ici), la proprietà o altro diritto reale sull’immobile, che rappresentano, del D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 3, il presupposto impositivo del tributo, possono essere provati dall’ente impositore anche in base alle annotazioni risultanti dai registri catastali, che, pur non costituendo prova dei predetti diritti, in quanto preordinati a fini squisitamente fiscali, fanno sorgere una presunzione “de facto” di veridicità delle loro risultanze, ponendo a carico del contribuente l’onere di fornire la prova contraria” (così Cass. 14420/2010, conf.

Cass. 22972/2010; per la valenza probatoria delle risultanze catastali in generale, anche fuori dalla materì tributaria, vedi Cass. 16094/2003).

Il terzo motivo è manifestamente infondato, in quanto la non contestazione, per poter costituire prova dei fatti allegati dalla controparte, deve provenire da una parte costituita in giudizio;

questa Corte ha infatti già chiarito che l’esclusione dei fatti non contestati dal “thema probandum” non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema (Cass. 14523/09).

In conclusione, si ritiene che il procedimento possa essere definito in camera di consiglio, con il rigetto del ricorso”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata al ricorrente.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide le argomentazioni esposte nella relazione;

che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso va respinto, per l’inammissibilità del primo motivo e la manifesta infondatezza del secondo e terzo;

che, non essendosi costituito il resistente, non vi è luogo alla regolazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2011

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