LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
TRE ESSE SRL IN LIQUIDAZI0NE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 615/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, SEZIONE DISTACCATA di LATINA del 7/11/08, depositata il 22/12/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO PARMEGGIANI;
è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE.
RITENUTO IN FATTO
Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite:
“La Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione con tre motivi avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 615/40/08, in data 7-11-2008, depositata in data 22-12-2008, confermativa della sentenza della CTP di Latina che aveva annullato l’accertamento della Agenzia delle Entrate di Latina con cui era stato rideterminato il ricarico medio presumibile della merce venduta dalla società Tre Esse s.r.l., esercente la attività di vendita al minuto di capi di abbigliamento, per l’anno 1998, applicando la relative imposte IVA, IRPEG, IRAP. La intimata non svolge attività difensiva.
Con il primo motivo deduce difetto di motivazione della sentenza in quanto la Commissione si era limitata ad affermare, in modo apodittico, che le ragioni erariali erano fondate su presunzioni semplici prive di supporto probatorio, senza spiegare in che cosa queste consistessero. Con il secondo motivo violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 ed art. 2697 c.c., avendo affermato che a sostegno dell’accertamento non erano sufficienti semplici presunzioni, occorrendo anche un ulteriore supporto probatorio. Con il terzo motivo ulteriore difetto di motivazione, avendo la Commissione ritenuto che l’Ufficio non avesse applicato ricarichi differenziati sulla merce, utilizzando una media semplice senza spiegare in concreto le modalità con cui l’Ufficio aveva proceduto.
Il primo ed il terzo motivo sono fondati.
In effetti la motivazione della sentenza impugnata è meramente apparente ed apodittica, in quanto si limita ad affermazioni astratte senza alcun riferimento concreto alla materia oggetto dell’accertamento, senza spiegare quali fossero le presunzioni adottate dall’Ufficio e perchè fossero semplici; in che cosa fosse in effetti consistito il metodo di calcolo del ricarico della merce utilizzato dall’Ufficio e perchè dovesse essere definito come fondato su una media ponderata semplice; facendo altresì riferimento alla argomentazioni di primo grado senza menzionarle neppure in via riassuntiva, ed in tal modo non consentendo di ricostruire l’iter logico-giuridico alla base della decisione. Il secondo motivo rimane assorbito”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio per nuovo esame del merito a diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che provvederà anche sulle spese di questa fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese, a diversa sezione della CTR della Lombardia.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2011