LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 21857-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE ***** in persona del Direttore Centrale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
L.F.S.;
F.M.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 41/2008 della Commissione Tributaria Regionale di BARI dell’11.6.08, depositata il 10/09/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO PARMEGGIANI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.
RITENUTO IN FATTO
Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite:
“La Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, con tre motivi, avverso la sentenza della CTR della Puglia n. 41/7/08 in data 11-6-2008, depositata il 10-9-2008, che in accoglimento dell’appello proposto da F.M. e L.F.S. avverso la sentenza n. 220/9/06 della CTP di Bari aveva annullato l’avviso di accertamento per Irpef 1994 notificato ai contribuenti per utili loro distribuiti extrabilancio dalla società Master Game s.r.l., di cui essi erano soci al 33%.
I contribuenti non svolgono attività difensiva.
Con il primo motivo l’Ufficio deduce difetto di motivazione in quanto la CTR aveva affermato che non vi era prova della definitività dell’accertamento a carico della società da cui derivava quello a carico dei soci, laddove era prodotto in atti il decreto di estinzione del procedimento relativo al ricorso della società avverso l’accertamento per la annualità in oggetto, per cui vi era prova documentale che questo era divenuto definitivo.
Con il secondo deduce violazione di legge (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e L. n. 241 del 1990, art. 3) perchè la CTR aveva ritenuto privo di valida motivazione l’avviso di accertamento nei confronti del F. in quanto fondato su quello a carico della società allo stesso non notificato nè depositato in atti, in contrasto con la ammissibilità di una motivazione per relationem anteriore alla entrata in vigore della L. n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente).
Con il terzo motivo deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 39 e degli artt. 2727 e 2729 c.c., in quanto la CTR aveva affermato, errando, che la presunzione di distribuzione ai soci di una società di capitali a ristretta base azionaria non era sufficiente a giustificare l’accertamento, essendo necessario il concorso di altri elementi gravi precisi e concordanti.
I motivi sono fondati.
Il primo, perchè l’Ufficio nel rispetto del principio di autosufficienza ha prodotto una attestazione già esistente agli atti secondo la quale il giudizio di opposizione all’accertamento nei confronti della società per l’anno 1994 concernente IRPEG-ILOR era estinto per inattività delle parti, in ordine al quale la CTR ha messo in dubbio, senza spiegarne i motivi, che la causa concernesse l’oggetto del contendere afferente la società medesima.
Il secondo, perchè anteriormente alla entrata in vigore della L. n. 212 del 2000 era ammessa la motivazione dell’accertamento per relationem rispetto ad un PVC che, notificato alla società era comunque conoscibile dal socio (Cass. n. 1952 del 2008).
Il terzo, perchè la presunzione della distribuzione degli utili extracontabili ai soci di una società di capitali a ristretta base azionaria o familiare è idonea a giustificare la emissione dell’avviso di accertamento, fatta salva la facoltà di prova contraria del contribuente e la valutazione del quadro probatorio complessivo da parte del giudice tributano (v. Cass. n. 9519 del 2009)”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata;
che, non essendo necessari nuovi accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con reiezione del ricorso introduttivo del contribuente. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, laddove si compensano le spese delle fasi di merito per difformità tra loro dei relativi esiti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, respinge il ricorso introduttivo dei contribuenti.
Condanna gli stessi alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000 oltre spese prenotate a debito. Compensa le spese delle fasi di merito.
Così deciso in Roma, il 29 Settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2011