Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.21556 del 18/10/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14766-2010 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA ***** in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio dell’avvocato DE LUCA TAMAJO RAFFAELE, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 538/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO del 5.5.09, depositata il 28/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE La causa è stata chiamata alla odierna adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 c.p.c.:

“Con ricorso notificato in data 25 maggio 2010, la s.p.a. Poste Italiane chiede, con cinque motivi, la cassazione della sentenza depositata il 28 maggio 2009, con la quale la Corte d’appello di Catanzaro, in riforma della decisione di primo grado, ha condannato la società, a seguito dell’accertamento della nullità del termine apposto – ai sensi dell’art. 8 del CCNL 26 novembre 1994 così come integrato dall’accordo 25 settembre 1997 per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi di sperimentazione di nuovi servizi ed in attuazione del progressivo completo equilibrio sul territorio delle risorse umane – al contratto di lavoro intercorso con M.S. dal 3 gennaio 2000 e della conversione del rapporto a tempo indeterminato, a riassumere il lavoratore e a risarcirgli il danno, rapportato alle retribuzioni perdute dall’atto di costituzione in mora credendi dell’11 febbraio 2008.

In proposito, la Corte territoriale, respinta l’eccezione di risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso, ha ritenuto che il termine fosse stato apposto al contratto in questione in violazione di quanto disposto dall’accordo nazionale del 25 settembre 1997, integrativo del C.C.N.L. e dagli accordi successivi i quali, nell’esercizio dei poteri loro attribuiti dall’art. 23 della legge n, 56 del 1987, nell’individuare la causale in parola quale ulteriore possibile ipotesi giustificativa del termine, ne avrebbero limitato l’efficacia temporale alla data del 30 aprile 1998.

Coi motivi viene dedotta:

a e b) la violazione dell’art. 1372 c.c., comma 1, artt. 1175, 1375, 2697, 1427 e 1431 c.c. e art. 100 c.p.c., per avere la Corte d’appello erroneamente escluso che il rapporto di lavoro fra le parti si fosse comunque estinto per implicito mutuo consenso nonchè per vizio di motivazione al riguardo;

c e d) la violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23, art. 8 C.C.N.L. 26 novembre 1994 nonchè degli accordi sindacali 25.9.97, 16.1.98, 27.4.98, 2.7.98, 24.5.99 e 18.1.2001 in connessione con l’art. 1362 e ss. c.c. nonchè il vizio di motivazione al riguardo, in ragione del fatto che i giudici dell’appello avevano erroneamente ritenuto che le OO.SS., individuando, in applicazione della delega in bianco loro conferita dalla L. n. 56 del 1987, art. 23 la situazione concreta legittimante il ricorso al contratto a termine, avessero altresì stabilito un limite temporale finale, diverso dalla vigenza del contratto collettivo, relativamente alla utilizzazione di tale causale;

e) la violazione degli artt. 1217 e 1233 c.c. in materia di messa in mora e di corrispettività delle prestazioni nel rapporto di lavoro.

L’intimato non si è costituito nel presente giudizio di cassazione.

Il procedimento, in quanto promosso con ricorso avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e antecedentemente alla data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69 è regolato dall’art. 360 e segg. c.p.c. con le modifiche e integrazioni apportate dal D.Lgs. citato.

Il ricorso è manifestamente infondato e va pertanto trattato in camera di consiglio, per essere respinto.

Quanto ai primi due motivi, va infatti ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, cui il collegio aderisce, è suscettibile di essere sussunto nella fattispecie legale di cui all’art. 1372 c.c., comma 1 il comportamento delle parti che determini la cessazione della funzionalità di fatto del rapporto lavorativo a termine in base a modalità tali da evidenziare il loro disinteresse alla sua attuazione, trovando siffatta operazione ermeneutica supporto nella crescente valorizzazione, che attualmente si registra nel quadro della teoria e della disciplina dei contratti, del piano oggettivo del contratto, a discapito del ruolo e della rilevanza della volontà psicologica dei contraenti, con conseguente attribuzione del valore di dichiarazioni negoziali a comportamenti sociali valutati in modo tipico; e ciò con particolare riferimento alla materia lavoristica ove operano, nell’anzidetta prospettiva, principi di settore che non consentono di considerare esistente un rapporto di lavoro senza esecuzione (cfr., ades., Cass. 6 luglio 2007 n. 15264, 7 maggio 2009 n. 10526).

In proposito, l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di voler porre fine al rapporto grava sul datore di lavoro che deduce la risoluzione dello stesso per mutuo consenso (cfr. ad es. Cass. 2 dicembre 2002 n. 17070 e 2 dicembre 2000 n. 15403).

E’ poi consolidato l’orientamento secondo cui il relativo giudizio, sulla configurabilità o meno, in concreto, di un tale accordo per facta concludentia, viene devoluto al giudice di merito, la cui valutazione, se congruamente motivata, si sottrae a censure in sede di controllo di legittimità della decisione (cfr., diffusamente, tra le altre, le sentenze citate).

Ciò posto in via di principio, si rileva che la Corte territoriale, dichiarando che la mera inerzia del lavoratore non poteva essere interpretata da sola come fatto estintivo del rapporto, ha fatto corretta applicazione di tali principi al caso in esame, facendo riferimento proprio a valutazioni di tipicità sociale con riguardo alla semplice inerzia del M. nella situazione descritta, in cui il datore di lavoro non aveva dedotto alcuna circostanza significativa dell’assunto (e tenuto evidentemente conto delle circostanze notorie rappresentate dal tempo necessario a valutare l’eventuale illegittimità del termine e quindi rivolgersi al sindacato e/o all’avvocato, dalla necessità per quest’ultimo di impostare la causa e provvedere al tentativo di conciliazione di cui all’art. 410 c.p.c. nonchè della altrettanto notoria circostanza relativa all’affidamento che il lavoratore “precario” normalmente fa sulla prospettiva di futuri contratti a termine – soprattutto nei riguardi di una società, come le Poste, che di tale tipologia contrattuale faceva al tempo ampio uso – e al timore di pregiudicare tale esito con l’iniziativa giudiziaria).

Una tale valutazione, proprio perchè ragionevolmente ancorata a parametri di tipicità sociale, non appare censurabile in questa sede di legittimità.

Con riferimento al terzo e al quarto motivo di ricorso, va qui ricordato che, secondo l’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. S.U. n. 4588/06 e le successive conformi della sezione lavoro, tra le quali, da ultimo, Cass. n. 6913/09), la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 ha operato una sorta di delega in bianco alla contrattazione collettiva ivi considerata, quanto alla individuazione di ipotesi ulteriori di legittima apposizione di un termine al contratto di lavoro, sottratte pertanto a vincoli di conformazione derivanti dalla L. n. 230 del 1962 e soggette unicamente ai limiti e condizionamenti contrattualmente stabiliti.

Siffatta individuazione di ipotesi aggiuntive può essere operata anche direttamente, attraverso l’accertamento da parte dei contraenti collettivi di determinate situazioni di fatto e la valutazione delle stesse come idonea causale del contratto a termine (cfr., ad es., Cass. 20 aprile 2006 n. 9245 e 4 agosto 2008 n. 21063).

Nel caso in esame, come ricordato dalla ricorrente, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, sottoscritto dai tre maggiori sindacati nazionali, era stata introdotta nel testo dell’art. 8, comma 2 del C.C.N.L. del 1994, quale ulteriore ipotesi di legittima apposizione del termine al contratto di lavoro (oltre quelle originariamente previste ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23) il caso di esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, quale condizione per la trasformazione della natura giuridica dell’ente ed in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane.

Inoltre, in pari data, le medesime parti collettive avevano stipulato un accordo attuativo, col quale si davano atto che fino al 31 gennaio 1998 l’impresa versava nelle condizioni legittimanti la stipula del contratto a termine per affrontare il processo di ristrutturazione e con successivi accordi attuativi avevano accertato che tali condizioni erano proseguite fino al 30 aprile 1998.

Orbene, con numerose sentenze questa Corte suprema (cfr., per tutte, Cass. 14 febbraio 2004 n. 2866, 28 novembre 2008 n. 28450 e 20 marzo 2009 n. 6913), decidendo in ordine a fattispecie analoghe alla presente, coinvolgenti l’interpretazione delle norme contrattuali collettive indicate, ha ripetutamente confermato, con orientamento ormai consolidato, le decisioni dei giudici di merito che hanno dichiarato legittimo il termine apposto ai contratti di lavoro stipulati fino al 30 aprile 1998 per la causale in parola ed illegittimi quelli successivi, nell’arco temporale di vigenza del citato accordo nazionale del settembre 1997, rilevando che tali limiti erano stati introdotti dai medesimi contraenti collettivi.

Da tale consolidato orientamento non vi è ragione di discostarsi, anche in ragione dell’esercizio della fondamentale funzione nomofilattica attribuita dal legislatore a questa Corte.

La decisione impugnata, relativa all’accertata illegittimità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro del 3 gennaio 2000 tra la società e il M. appare pertanto corretta.

Infine l’ultimo motivo è inammissibile.

Contestando la violazione da parte della Corte territoriale delle norme del codice civile indicate, la ricorrente deduce che, nel caso in esame, la sentenza erroneamente avrebbe ritenuto che il ricorso introduttivo, contenendo una chiara messa a disposizione delle energie lavorative del lavoratore, avesse costituito in mora il creditore della prestazione medesima; la società lamenta altresì la mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti a sostegno della deduzione dell’aliunde perceptum.

Il motivo conclude col seguente quesito di diritto (che peraltro non riguarda l’aliunde perceptum): Per il principio di corrispettività della prestazione, il lavoratore – a seguito dell’accertamento giudiziale dell’illegittimità del contratto a termine stipulato – ha diritto al pagamento delle retribuzioni soltanto dalla data di riammissione in servizio, salvo che abbia costituito in mora il datore di lavoro, offrendo espressamente la prestazione lavorativa nel rispetto della disciplina di cui agli art. 1206 c.c.”.

Tale quesito è generico e non pertinente rispetto alla concreta fattispecie esaminata, in quanto si risolve nella enunciazione in astratto delle regole vigenti nella materia, senza enucleare il momento di conflitto rispetto ad esse del concreto accertamento operato dai giudici di merito e tale mancato specifico riferimento alla situazione di fatto accertata in giudizio determina, ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis al ricorso in esame, l’inammissibilità del relativo motivo.

In difetto di ammissibili motivi relativamente alle conseguenze economiche della conversione del contratto a tempo determinato, non può essere infine comunque applicato lo ius superveniens in materia, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183 art. 32, commi 5, 6 e 7 (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547)”.

E’ seguita la rituale notifica della suddetta relazione, unitamente all’avviso della data della presente udienza in camera di consiglio.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, rigettando pertanto il ricorso. Nulla per le spese, non avendo il M. svolto difese in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2011

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