LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 10493-2010 proposto da:
O.P.G. *****, O.M.
*****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F.
CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI ANDREA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato BRUNI BRUNA, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
V.N. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBENGA 45, presso lo studio dell’avvocato BRANDI RITA, rappresentato e difeso dall’avvocato VIALE GIAN FRANCO, giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1202/2009 della CORTE D’APPELLO di GENOVA del 19.11.09, depositata il 27/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;
udito per i ricorrenti l’Avvocato Federica Manzi (per delega avv. Bruna Bruni) che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che nulla osserva.
RITENUTO IN FATTO
quanto segue:
p.1. O.P. e O.M. hanno proposto ricorso contro Nevio Villa avverso la sentenza del 27 novembre 2009, con la quale la Corte d’Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza resa in primo grado inter partes dal Tribunale di Genova, ha rigettato il loro appello principale e accolto quello incidentale sulle spese di lite del V..
Quest’ultimo ha resistito al ricorso con controricorso.
p.2. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 30-bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, la quale è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
quanto segue:
p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. sono state esposte le seguenti testuali considerazioni:
“… 2. – Il ricorso si presta ad essere deciso con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c..
3. – Il ricorso appare inammissibile per inosservanza del requisito di ammissibilità di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6.
I tre motivi che con esso vengono ratti valere, infatti, si fondato sul contenuto di un atto processuale e di documenti costituiti da due sentenze rese in altro giudizio, rispettivamente dal Tribunale di Genova e dalla Corte d’Appello di Genova, dalle quali si evincerebbe un giudicato esterno che sarebbe stato erroneamente negato dalla Corte territoriale.
Ora, nè della c.t.u. nè delle due sentenze si fornisce l’indicazione specifica richiesta dall’art. 366 c.p.c., n. 6, quanto alla prima sotto il profilo sia dell’omessa trascrizione delle parti della relativa relazione dalle quali si argomenta, sia dell’omessa indicazione della sede in cui essa sarebbe rinvenibile ed esaminabile in questo giudizio di legittimità, e quanto alla seconde sotto quest’ultimo profilo.
Viene al riguardo in rilievo la consolidata giurisprudenza della Corte di cui a Cass. sez. un. n. 28547 del 2008 e n. 7161 del 2010 quanto ai documenti (ad essi dovendo assimilarsi le citate sentenze) e di cui – fra tante – a Cass. n. 26266 del 2008, n. 4201 del 2010 e n. 6937 del 2010 quanto agli atti processuali, come la c.t.u. 1.- O.P. e O.M. hanno proposto ricorso contro V.N. avverso la sentenza del 27 novembre 2009, con la quale la Corte d’Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza resa in primo grado inter partes dal Tribunale di Genova, ha rigettato il loro appello principale e accolto quello incidentale sulle spese di lite del V.”.
p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali la memoria del ricorrente muove rilievi privi di fondamento.
Infatti:
a) si sostiene che il decisum della sentenza della Corte d’appello che doveva spiegare efficacia di giudicato emergerebbe da un passo della sentenza qui impugnata, ma, in disparte ogni valutazione sulla idoneità di quest’ultimo a consentire lo scrutinio dei motivi, in tal modo si postula che il requisito di ammissibilità di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 venga apprezzato non sulla base del ricorso, ma della sentenza impugnata, il che non può valere quando il legislatore prescrive un requisito di contenuto-forma di un atto processuale a pena di inammissibilità, atteso che la valutazione dev’essere condotta esclusivamente sulla base dell’esame dell’atto e non di elementi aliunde;
b) si sostiene, poi, che la sentenza di cui si invoca l’efficacia di giudicato esterno non sarebbe assimilabile ai documenti di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 ma non si da dimostrazione dell’assunto, cioè del perchè essa non sia documento nel giudizio in cui viene invocata: al riguardo, è appena il caso di ricordare come nel rito processuale anteriore all’introduzione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 la Corte avesse sancito l’applicabilità del principio di autosufficienza del quale l’art. 366 c.p.c., n. 6 nient’altro è che il precipitato normativo – ai motivi di ricorso per cassazione fondati su giudicato esterno. Si vedano Cass. sez. un. n. 1416 del 2004, Cass. n. 26267 del 2006; 6194 del 2009; 10537 del 2010;
c) si dice, poi, che per esaminare se il giudicato esterno sia stato violato non sarebbe necessario che questa Corte sia posta in grado di esaminarlo, ma nuovamente dimostrando di non percepire il significato di una causa di inammissibilità per difetto di un requisito di contenuto-forma, si giustifica tale assunto dicendo che soccorrerebbe in proposito la sentenza impugnata nei righi 22-23-24 della pagina tre;
d) si assume, di seguito, che il terzo motivo non sarebbe fondato sulla c.t.u. e sulle due sentenze, ma a pagina 17 si parla di omessa motivazione “circa il gli elementi istruttori prodotti” e, poco dopo essi vengono individuati espressamente nella c.t.u. e nelle sentenze, onde non è dato comprendere come il motivo sarebbe scrutinabile senza che alla corte siano fornite le specifiche indicazioni richieste dalla giurisprudenza citata nella relazione;
e) si dice, in fine, che le sentenze erano state indicate come prodotte a pagina 11 del ricorso, con l’espressione fra parentesi “(doc. 11 fascicolo 1^ grado)”, ma essa è preceduta testualmente dalla seguente enunciazione: “poichè per effetto di dette sentenze e di una successiva delibera dell’assemblea condominiale, erano stati tenuti, in quanto condomini a versare al condominio una quota del danno, pari ad Euro 26.588,76”: è palese che l’indicazione è non solo del tutto generica, ma, se le parole hanno un senso, parrebbe concernere un documento da cui si dovrebbe evincere il versamento della quota cui si allude.
p.3. Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.
La Corte, in relazione a quanto osservato al paragrafo precedente sub b), ritiene di enunciare il seguente principio di diritto, a norma dell’art. 363 c.p.c., comma 3. “Poichè la sentenza prodotta in un giudizio per dimostrare l’esistenza di un giudicato esterno rilevante ai fini della decisione assume rispetto ad esso – in ragione della sua oggettiva intrinseca natura di documento – la natura di una produzione documentale, il requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione indicato dall’art. 366 c.p.c., n. 6 concerne in tutte le sue implicazioni anche una sentenza prodotta nel giudizio di merito, riguardo alla quale il motivo di ricorso per cassazione argomenti la censura della sentenza di merito quanto all’esistenza, alla negazione o all’interpretazione del suo valore di giudicato esterno”.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione alla parte resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro duemilacinquecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 22 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2011