Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.21561 del 18/10/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12023-2010 proposto da:

G.F. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA R. CADORNA 29, presso lo studio dell’avvocato VALENTINI GABRIELE, rappresentato e difeso dall’avvocato CATAMO SALVATORE UGO;

– ricorrenti –

contro

T.A. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, P. ZA PRATI DEGLI STROZZI 26, Presso lo studio dell’avvocato BAUZULLI FILIPPO, rappresentato e difeso dall’avvocato TREVISI DARIO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 184/2009 del TRIBUNALE SEDE DISTACCATA DI di CAMPI SALENTINA, depositata il 19/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni.

FATTO E DIRITTO

Ritenuto quanto segue:

p.1. G.F. ha proposto ricorso per cassazione l’Avvocato T.A. avverso la sentenza del 19 ottobre 2009, emessa in grado di appello dal Tribunale di Lecce – Sezione Distaccata di Campi Salentina.

La vicenda oggetto del giudizio deciso dalla sentenza impugnata origina dalla proposizione da parte del T. contro il G. di una domanda di accertamento negativo della debenza da parte sua della somma di Euro 874,63 stragiudizialmente richiesta dal medesimo – quale quota parte non restituita della somma, che il G. gli aveva corrisposto, tramite consegna all’ufficiale giudiziario, presentatosi per il pignoramento, in ottemperanza all’esecuzione minacciata dal T. sulla base della sua qualità di difensore distrattario delle spese liquidate in una sentenza di primo grado in cui il G. era stato parte contro altro soggetto difeso dallo stesso T.. La somma corrisposta dal G., infatti, era stata restituita, salvo l’importo de quo, in forza della riforma della sentenza di primo grado in appello.

Detto importo, a dire del T. non si sarebbe dovuto, invece, restituire, perchè rappresentava il costo sopportato per l’attività che egli aveva dovuto svolgere intimando il precetto e chiedendo l’accesso dell’ufficiale giudiziario. Attività che il G. avrebbe potuto evitare ove avesse corrisposto le spese dovute in forza della sentenza di primo grado dopo la sollecitazione al pagamento con una lettera raccomandata.

Davanti al Giudice di Pace il G. si costituiva e, contestata la fondatezza dell’avversa domanda, chiedeva in via riconvenzionale la condanna dell’attore al pagamento della somma de qua.

Il Giudice di Pace rigettava la domanda principale ed accoglieva la riconvenzionale con gravame delle spese, salvo la compensazione parziale per il 30%.

Il Tribunale, invece, sull’appello del T., in riforma della sentenza di primo grado, ha deciso in senso opposto ed ha condannato il G. alla restituzione delle somme riconosciute dovute anche per le spese dal Giudice di Pace, con gravame delle spese del giudizio di secondo grado.

p.2. Al ricorso ha resistito con controricorso l’intimato.

p.2. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, la quale è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Considerato quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. sono state esposte le seguenti considerazioni:

“… 3. – Con l’unico motivo di ricorso si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c. e art. 336 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”, lamentandosi che erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto che il T. aveva titolo per non restituire la somma di cui trattasi, in quanto rappresentante il costo sopportato dal medesimo per intraprendere l’esecuzione forzata.

3.1. – Il ricorso appare manifestamente fondato.

Il Tribunale, seguendo – peraltro con una motivazione che sfiora il limite dell’apparenza di motivazione data la sua confusione espositiva – la prospettazione del T., ha sostanzialmente opinato che, quando una sentenza di primo grado riconosce dovuto un diritto e viene appellata, la successiva riforma in appello, se la parte vittoriosa in primo grado abbia ritenuto di minacciare con un precetto l’esecuzione forzata in forza dell’immediata esecutività della sentenza di primo grado e compiuto un’attività prodromica all’inizio dell’esecuzione (come nella specie, in cui ebbe luogo l’accesso dell’ufficiale giudiziario per il pignoramento e la parte esecutata rimise a sue mani la somma precettata per evitarlo) o iniziato o compiuto l’esecuzione stessa, non comporti l’estensione dell’obbligo delle restituzioni, conseguente alla riforma e, quindi, alla perdita di efficacia degli atti compiuti sulla base della sentenza riformata, anche alla somma che la parte soccombente in base alla sentenza riformata aveva corrisposto a titolo di spese sostenute dall’altra per l’esecuzione minacciata, iniziata o seguita.

3.2. – L’assunto condiviso dal Tribunale è manifestamente contrario al diritto positivo emergente dall’art. 336 c.p.c., comma 2, il quale, dicendo che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata non consente alcun distinguo per gli effetti dell’eventuale attività preesecutiva o esecutiva che la parte vittoriosa secondo la sentenza riformata o cassata sia stata costretta a compiere per l’inottemperanza spontanea della parte soccombente all’immediata esecutiva della sentenza riformata. Poichè anche tale attività viene travolta, le spese sopportate dalla parte olim vittoriosa restano prive di giustificazione e, quindi, non dovute. Ne consegue che, se la parte soccombente secondo la sentenza riformata le ha sopportate, debbono essere restituite. E’ sufficiente osservare che la minaccia o l’inizio o lo stesso esaurimento dell’esecuzione in forza di una sentenza provvisoriamente esecutiva sono iniziative che la parte assume a suo rischio e pericolo, cioè sotto l’alea dell’eventuale venir meno del titolo per effetto dell’esito del giudizio di impugnazione e, quindi, essa deve sopportare le spese se poi l’alea si risolva a suo sfavore.

Nè può avere rilevanza che il soggetto soccombente non abbia ottemperato spontaneamente ed abbia costretto a sopportare spese per la detta attività: è sufficiente osservare che, una volta sopravvenuta la riforma o la cassazione, l’atteggiamento di quella parte diviene pienamente giustificato e corrispondente al modo di essere del diritto sostanziale accertato, definitivamente o meno, dalla sentenza di riforma o di cassazione. Mentre l’attività svolta dalla parte olim vittoriosa risulta non conforme a tale modo di essere. E, si badi, lo diventa non ex nunc, ma ex tunc perchè l’accertamento del modo di essere de quo per effetto della sentenza di riforma o di cassazione retroagisce di norma al momento della proposizione della domanda e, quindi, da la misura della conformità o meno a diritto dei comportamenti delle parti fin dall’inizio del processo.

Quanto qui rilevato è stato già sostanzialmente affermato dalla Corte: si veda Cass. n. 25143 del 20082 Allorchè venga riformata in appello una sentenza già posta in esecuzione forzata, il debitore esecutato ha diritto alla restituzione non solo del capitale pagato sulla base del titolo successivamente riformato, ma anche delle somme corrisposte a titolo di rifusione delle spese del giudizio di esecuzione sostenute dal creditore esecutante, e ciò a prescindere dallo stato soggettivo di buona o mala fede di quest’ultimo.

4. – Il Collegio valuterà se, in ragione della cassazione delle sentenza impugnata, ricorrano le condizioni per decidere sul merito dell’appello, cosa che sembra possibile, in quanto non occorrono accertamenti di fatto.

Detta decisione, dovrebbe avvenire con il semplice rigetto dell’appello del T. e la conferma della sentenza di primo grado del Giudice di Pace.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali, del resto, non sono stati mossi rilievi.

Il ricorso è, dunque, accolto e la sentenza impugnata è cassata sulla base del seguente principio di diritto: Poichè il principio di cui all’art. 336 c.p.c., comma 2 si riferisce anche agli effetti dell’eventuale attività preesecutiva o esecutiva che la parte vittoriosa secondo la sentenza riformata o cassata sia stata costretta a compiere per la mancata ottemperanza spontanea della parte soccombente all’immediata esecutiva della sentenza riformata, deve ritenersi che, allorquando venga riformata in appello una sentenza già posta in esecuzione forzata, restando travolta detta attività ex tunc, le spese sopportate dalla parte olim vittoriosa restano prive di giustificazione e, quindi, non dovute. Ne consegue che debbono essere restituite, senza che abbia rilievo che l’attività sia stata determinata dalla mancanza di ottemperanza spontanea.

Il Collegio reputa a questo punto che, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, sussistano le condizioni per la decisione nel merito, la quale dev’essere adottata:

a) con il rigetto dell’appello quanto al motivo principale, di cui al punto 1 della pagina tre dell’atto di appello del T. e la conferma al riguardo della sentenza di primo grado;

b) con l’accoglimento parziale del motivo di appello di cui al punto 2, della pagina quattro, atteso che la liquidazione delle spese fatta dal Giudice di Pace si presenta non conforme alla tariffa di cui al D.M. n. 127 del 2004, tenuto conto del valore della lite che si colloca nello scaglione fra Euro 600,00 ed Euro 1.600,00;

c) con la giustificazione dell’accoglimento parziale del motivo di cui al punto 2, perchè: c1) l’importo di Euro 70,00 liquidato per le spese vive appare eccessivo essendone stato esposto uno di Euro 55,00 nella nota spese che si rinviene in atti nel fascicolo del ricorrente avanti al Giudice di Pace; c2) i diritti avuto riguardo alla indicazione contenuta nella detta nota spese ed alla circostanza che di essa non ci si fa specificamente carico nell’atto di appello del T., che si rinviene nel fascicolo del ricorrente, il quale anzi indica erroneamente per difetto gli importi dello scaglione (per esempio Euro 31,00 al posto di Euro 39,00) – appaiono congrui in Euro 655,00, per come esposto nella citata nota spese; c1) gli onorari in Euro 435,00, sempre per quanto esposto nella nota spese; c4) in conseguenza il dovuto per le spese era di Euro 1145,00, onde al netto della compensazione del 30%, disposta dal Giudice di Pace e non impugnata dal G., il dovuto per le spese era di Euro 764,00 oltre spese generali ed accessori come per legge;

d) con il riconoscimento in favore del G. dei quattro quarti delle spese del giudizio di appello, così compensato il quinto residuo, stante la soltanto parziale fondatezza del motivo di appello sulle spese, di modo che le spese della fase di appello si liquidano in Euro mille per diritti ed onorari, di cui 50 per esborsi, con la conseguenza della condanna del T. al pagamento della somma di Euro 800,00, oltre spese generali ed accessori come per legge;

e) con l’imposizione sul resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Decidendo nel merito sull’appello proposto dal T. lo rigetta quanto al motivo n. 1 e lo accoglie parzialmente quanto motivo n. 2. In parziale riforma della sentenza del Giudice di pace di Campi Salentina quanto alla statuizione sulle spese del giudizio di primo grado, condanna il T. alla rifusione al G. delle spese di quel grado, ferma la compensazione per il 30%, in Euro 764,00 oltre spese generali ed accessori come per legge. Condanna il T. alla rifusione al ricorrente G. dei quattro quinti delle spese del giudizio di appello, liquidate complessivamente in Euro 1,000,00, di cui 50,00 per esborsi, e quinti, per l’effetto al pagamento di Euro 800,00 oltre spese generali ed accessori come per legge. Condanna il T. in favore del G. alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 800,00, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2011

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